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Solo Sentenze sull'Infedeltà 


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Giudiziale


Codice civile (1942) art. 143
Codice civile (1942) art. 151

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito.

Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2005, n. 12383

V. c. I.

Giust. civ. Mass. 2005, f. 6


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Giudiziale

Codice civile (1942) art. 143
Codice civile (1942) art. 146
Codice civile (1942) art. 151

In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, che di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

Cassazione civile, sez. I, 10 giugno 2005, n. 12373

Pagano c. De Lorenzo

Giust. civ. Mass. 2005, f. 6


MATRIMONIO
  Diritti e doveri dei coniugi

Costituzione Repubblica art. 2
Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 29
Costituzione Repubblica art. 30
Codice civile (1942) art. 143
Codice civile (1942) art. 146
Codice civile (1942) art. 149
Codice civile (1942) art. 150
Codice civile (1942) art. 160
Codice civile (1942) art. 2043
Codice civile (1942) art. 2059
LS 1 dicembre 1970 n. 898 l.
LS 19 maggio 1975 n. 151 l.
LS 4 aprile 2001 n. 154 l.

Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. E siccome l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro - pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo - un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziantesi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto, è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità coeundi a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla sessualità, in sè e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio.

Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801

S. c. B.

Giust. civ. Mass. 2005, f. 5


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Addebito
Codice civile (1942) art. 143
Codice civile (1942) art. 151

Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.


INGIURIA E DIFFAMAZIONE
  Provocazione
Codice penale art. 599
Nei reati contro l'onore, l'esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultimo sia legato all'offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva. (Fattispecie relativa alle offese profferite dall'imputato nei confronti dell'amante della moglie. In motivazione è stato peraltro precisato che, nell'adulterio, il fatto ingiusto, che si consuma ai danni del coniuge tradito, è addebitabile, non solo all'altro coniuge, ma anche al partner di costui).

Cassazione penale, sez. V, 4 febbraio 2002, n. 13162
Pagliani
Cass. pen. 2003, 1206 (s.m.)
 

DANNI
  Patrimoniali e non patrimoniali non patrimoniali
Va risarcito il danno morale sofferto dal coniuge a causa della falsa testimonianza in ordine alla relazione adulterina, resa dall'amante dell'altro coniuge nel corso del giudizio di separazione.

Tribunale Milano, 22 novembre 2002
Nittoli c. Genovese
Foro it. 2003, I,1899


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Addebito condizioni
Quando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza non dipende da comportamento volontario, nè si ravvisano fatti concreti di violazione dei doveri matrimoniali tali da costituire motivo di frattura del rapporto, non è possibile pronunciare separazione per addebito. Le "particolari" attenzioni dimostrate da uno dei due coniugi nei confronti di terza persona, in difetto di prova di violazione dell'obbligo di fedeltà, non comportano neppure gli estremi del c.d. adulterio sentimentale, nè violazione della dignità personale dell'altro coniuge, specie quando sono la conseguenza, e non la causa della frattura del legame matrimoniale.

Tribunale Barcellona P.G., 20 febbraio 2003
G.A. c. G.M.
In iure praesentia 2003, I, 5 (s.m.)


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Addebito
Codice civile (1942) art. 143
Codice civile (1942) art. 151
L'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ancorché sia rimasta allo stadio di mero tentativo (nella specie l'adulterio non si è concretizzato per mancanza di corrispondenza da parte del terzo).
Cassazione civile, sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472
Amati c. Tanzarella
Giur. it. 2000, 1165 nota (CASTAGNARO)
Foro it. 2000, I,2277


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Fedelta'

Codice civile (1942) art. 151
Non assurge neanche ad infedeltà apparente e, quindi, è irrilevante ai fini dell'addebito della separazione il rapporto di amicizia con persona dell'altro sesso, quando non vi siano elementi tali da configurare una concreta e riconosciuta ipotesi di adulterio, fatto questo, in ogni caso da valutarsi comparativamente ai reciproci comportamenti dei coniugi nel contesto familiare.

Tribunale Perugia, 14 marzo 2000
C. c. M.
Rass. giur. umbra 2000, 675


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Fedelta'

Codice civile (1942) art. 151
Il fatto in sè che l'adulterio di uno dei coniugi sia stato consumato dopo che, a seguito della crisi interpersonale della coppia, era venuta meno l'"affectio" coniugale, non comporta l'irrilevanza, ex art. 151 c.c., dell'infedeltà, potendo proprio questa avere determinato lo stato di intollerabilità della convivenza cui la legge subordina la separazione personale dei coniugi già in rotta.

Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 1996, n. 5916
Fall. soc. Gommasoffice c. Soc. Ponte Lungo officine
Dir. famiglia 1997, 548


MATRIMONIO
  Diritti e doveri dei coniugi fedelta'

La violazione da parte di un coniuge dell'obbligo di fedeltà non fa sorgere nell'altro coniuge il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del terzo partecipe del rapporto adulterino; non sussiste, infatti, nei terzi un dovere di astensione da ogni interferenza nella vita familiare dei coniugi.

Tribunale Monza, 15 marzo 1997
R.M. c. L.P.
Famiglia e diritto 1997, 462 nota (ZACCARIA)


VIOLAZIONE DI CORRISPONDENZA
  Comunicazioni telegrafiche e telefoniche (cognizione, interruzione e impedimento)

Codice penale art. 51
Codice penale art. 617 bis

Ai fini del delitto di cui all'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) non ha valore scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell'utenza in danno del coniuge. I doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio, infatti, non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità. Tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza.

Cassazione penale, sez. V, 23 maggio 1994
Innocenti
Giust. pen. 1995, II, 292 (s.m.)


SEPARAZIONE DEI CONIUGI   Fedelta'
Codice civile (1942) art. 151
LS 19 maggio 1975 n. 151 art.212 L.
Ai fini dell'addebitabilità della separazione personale, il comportamento del coniuge che sia idoneo ad evidenziare anche agli occhi dei terzi la sua infedeltà costituisce di per sè, a prescindere dall'effettiva ricorrenza dell'adulterio, causa di menomazione della dignità dell'altro coniuge e, quindi, violazione dei doveri derivati dal matrimonio.

Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 1991, n. 26
Mariani c. Pagnoncelli
Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 1
Foro it. 1991, I,1134.


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Figli (provvedimenti relativi ai)
    affidamento

Codice civile (1942) art. 151
Codice civile (1942) art. 155

Ritenuto che compito primario, e poziore su ogni altro, del giudice, nell'emettere provvedimenti sull'affidamento della prole, in ipotesi di separazione giudiziale dei coniugi, non è quello di accertare colpe o di irrogare sanzioni, ma di individuare soluzioni che valgano a recuperare il rapporto affettivo reciproco dei figli minori anche nei confronti dei genitori, il provvedimento sull'affidamento, in una situazione di grave conflittualità coniugale, non deve essere rivolto a perseguire astratti scopi di giustizia, applicando metodi di mera legittimità formale, quanto ad attenuare, il più possibile, il conflitto coniugale ed a migliorare al massimo le condizioni della prole, adottando tutte le decisioni valevoli a far sì che il benessere dei figli abbia a risentire il meno possibile della crisi che travaglia i loro genitori, e che tra i fratelli abbiano a consolidarsi sempre più i vincoli di affetto e di solidarietà: può pertanto affidarsi il figlio minore (di pochi anni e sicuramente legittimo) al padre, anche allo scopo di stemperare il suo rancore verso la moglie quasi certamente adultera e genitrice, con uomo diverso dal marito, di una minore della quale sia in corso il giudizio di disconoscimento, e di addivenire così ad un rasserenamento dei rapporti tutti intrafamiliari; condizione essenziale di un siffatto affidamento è tuttavia la dimostrata, e certa anche "de futuro", disponibilità del padre a favorire i rapporti del figlio con la sorella e con la madre, affidataria di quest'ultima, prevedendo specificamente intense frequentazioni del figlio con la madre e la sorella e conferendo ad uno psicologo l'incarico di vigilare su entrambi gli affidamenti e di relazionare, suggerendo, se del caso, eventuali rimedi o modifiche dei provvedimenti adottati.

Tribunale Catania, 10 dicembre 1991
D.F.
Dir. famiglia 1992, 253.


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Addebito
    condizioni
Codice procedura civile art. 151.
In tema di separazione giudiziale, il comportamento di un coniuge contrario ai doveri del matrimonio, ancorché colpevole (nella specie, infedeltà), ove successivo al verificarsi di una situazione d'intollerabilità della convivenza, non è rilevante, e non può quindi giustificare una pronuncia di addebitabilità della separazione medesima, quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto.

Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1988, n. 4711
Monfrini c. Fabbro
Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 7
Giust. civ. 1988, I,2923.


SEPARAZIONE DEI CONIUGI
  Figli (provvedimenti relativi ai)
    affidamento

Codice civile (1942) art. 151.
Codice civile (1942) art. 155.
Codice procedura civile art. 700.

Ai fini dell'affidamento, duraturo o temporaneo, di minori figli di coniugi separati, la valutazione della rilevanza di una relazione extra-coniugale, coltivata da uno dei genitori, deve essere effettuata non in base agli aspetti soggettivi della personalità del "partner", bensì in rapporto agli elementi d'ordine oggettivo della fattispecie, quali la durata, la qualità, l'intensità della relazione, del suo modo di estrinsecarsi nella vita privata e sociale e della sua incidenza sui rapporti tra il coniuge adulterino ed i figli (nella specie, è da escludersi che la relazione amorosa della madre con un cognato, sfociata in una convivenza "more uxorio" da ritenersi in sè non riprovevole, costituisca ostacolo all'affidamento temporaneo, alla madre, di una minore durante le vacanze estive.

Tribunale Napoli, 18 luglio 1986
Remis c. Di Gennaro
Dir. famiglia 1987, 241.