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Adulterio nel Diritto Antico

CENNI STORICI

Dal latino 'adulterium', il termine indica la violazione della fedeltà coniugale, il rapporto sessuale tra persone sposate che si consuma al di fuori del matrimonio. 

Si tratta di un atto condannato sin dall'antichità in quanto considerato un delitto contro il matrimonio, un atto lesivo della dignità del coniuge e della unità familiare. Nel diritto greco, il reato di adulterio si configurava ogni qualvolta un uomo sposato aveva un rapporto sessuale con una donna appartenente a una classe sociale elevata, anche se vedova (avere relazioni sessuali con donne plebee era dunque più che naturale e comunque non offensivo).
La donna, non era considerata soggetto di reato, ma oggetto e dunque non era punibile, anche se poteva essere ripudiata dal marito e l'offesa subita poteva essere compensata da una somma in denaro. L'uxoricidio per motivi d'onore non era punito.

Nella società romana invece le leggi erano più rigide ed in alcuni periodi storici gli adulti potevano essere anche puntiti entrambi e con la morte. Nel 18 a.C. ad esempio, la lex Iulia de adulteriis coercendis  concedeva al padre della donna il diritto a uccidere impunemente entrambi gli adulteri colti in flagrante e al marito il diritto di uccidere l'amante della moglie, oltre che l'obbligo a ripudiare la consorte. 

L'adulterio continuò ad essere punito con severità, spesso anche con la morte, anche in epoca medioevale.

Solo in tempi recenti, almeno nella società occidentale, l'adulterio non è più considerato un delitto, ma per lungo tempo è stato consentito che l'offesa potesse essere vendicata legittimamente col sangue, secondo una libera giurisdizione familiare degli offesi.

La vendetta veniva chiamata 'delitto d'onore'. Quasi stupisce oggi pensare che in Italia, paese dove si è sviluppata la civitas romana, il cristianesimo, il rinascimento ecc., l'articolo 559 del codice penale (secondo la codificazione del 1930), prevedeva la pena di reclusione (fino ad un anno) per la moglie adultera e per il correo (cioè l'amante) e non per il marito adultero (che veniva punito solo nel caso di concubinato, ovvero del completo abbandono del tetto coniugale). Nel caso la relazione fosse abituale e non occasionale, la pena poteva raggiungere i due anni di reclusione.

Nel 1961 la Corte Costituzionale fu investita del problema della legittimità costituzionale della norma in rapporto all'articolo 29 della Costituzione (che sancisce la parità dei coniugi): la Corte dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale e la rigettò. La questione fu nuovamente sottoposta al vaglio della Corte nel 1968, quando - finalmente - l'articolo relativo all'adulterio fu riconosciuto illegittimo.

In base allo stesso principio di parità, nel 1969 la Corte riconobbe anche l'illegittimità della norma che perseguiva il concubinato e abrogò entrambe le figure di illecito.

Da allora sono passati solo poco più di trenta anni.




DIRITTO ANTICO

Nel diritto attico l’adulterio non era considerato solo un’offesa recata al marito, ma rientrava nella categoria dei reati commessi contro l’oiùkov, la cellula fondamentale della società greca, il cui scopo era la perpetuazione della stirpe e la conservazione dei riti familiari.

Si spiega così come mai fosse considerato adulterio un rapporto carnale illecito non solo con la moglie, ma anche con la sorella, la madre e con la concubina che uno avesse con sé per averne figli liberi. Queste diverse forme di adulterio ci sono elencate in una legge più volte citata dagli oratori attici, nella quale si precisa anche che il delitto di adulterio non è perfetto se non c’è violazione del domicilio, dal momento che i rapporti che una donna libera aveva fuori delle pareti domestiche erano considerati violenza carnale e non adulterio.
 Inoltre, poiché lo scopo esclusivo del matrimonio era quello di generare figli, in Grecia l’adulterio era considerato anche un’ingiuria alla collettività: esso, infatti, poteva avere come conseguenza l’introduzione nella casa del marito e negli elenchi dei cittadini ateniesi di un bambino che non aveva alcun legame di parentela con lui e poteva anche non essere ateniese.

Pertanto, il cittadino ateniese, che all’interno della sua casa aveva poteri sovrani, poteva uccidere impunemente l’adultero se lo sorprendeva in flagrante tra le pareti domestiche, mentre fuori avrebbe commesso un omicidio volontario. Il cittadino che sorprendeva in flagrante l’adultero in casa propria aveva il diritto di ucciderlo, ma poteva anche metterlo in ceppi e accordarsi con lui su una multa da pagare, come risarcimento del danno recato all’onore della famiglia. Questa pratica è attestata già nell’Odissea (VIII 266-366) quando l’aedo Demodoco canta l’episodio di Ares e Afrodite sorpresi da Efesto in flagrante adulterio, ma l’esiguità delle fonti in merito fa pensare che si trattasse di un comportamento ritenuto spregevole e, quindi, poco praticato. La donna, invece, nel diritto attico era considerata oggetto passivo del reato di adulterio e non era correa, tant’è vero che manca in attico il corrispondente femminile del sostantivo moichòs “adultero”, e la donna adultera è indicata con il participio passivo del verbo moichéuo,  cioè memoicheuméne.

Tuttavia, incorreva in alcune sanzioni familiari: era allontanata dai sacrari e, se era maritata, il marito era costretto a rimandarla nella famiglia paterna e alla famiglia d’origine spettava di punirla, anche vendendola come schiava oltre i confini dell’Attica. Questa norma valeva anche se la donna aveva subito una violenza carnale.

La donna accusata di adulterio, dunque, non aveva alcuna possibilità di difendersi, solo in alcuni casi poteva farlo attraverso il suo tutore, e, una volta condannata, non poteva più partecipare a cerimonie pubbliche, indossare gioielli e, ovviamente, non si poteva risposare: era, di fatto, socialmente emarginata. Singolare è, poi, il fatto che la pena prevista per l’uomo che commetteva violenza carnale era inferiore a quella prevista per la seduzione. Nel primo caso, infatti, era prevista una multa in denaro, nel secondo anche la pena di morte. La seduzione, infatti, era per il marito ateniese un’offesa più grave, perché presupponeva un rapporto per il periodo di tempo in cui il seduttore si era conquistato l’affetto della donna e soprattutto l’accesso, in quel frangente, alle proprietà della sua famiglia.

Bibliografia
Eva Cantarella, L’ambiguo malanno, Milano 1995
U. E. Paoli, Diritto attico, s. v. Famiglia in Novissimo Digesto Italiano, 1961, VII, p.36
Sarah B. Pomeroy, Donne in Atene e a Roma, Torino 1978.




STORIA GIURIDICA DELL'ADULTERIO

Secondo una formulazione giuridica, è un delitto contro il matrimonio che si connette con l’atto sessuale della moglie in qualsiasi luogo commesso, con persona diversa dal marito.Si parla comunemente anche di adulterio del marito, ma per questo il reato assume le diverse caratteristiche del concubinato.

Nel corso della storia, in area occidentale, l’adulterio ha cessato di essere un delitto solo in tempi recenti. Come delitto la sua considerazione presenta due variabili fondamentali:la persona del colpevole e la sfera competetene a punirlo. Secondo la prima variabile, è stato punito ora solo l’adultero – intendendo come tale il correo dell’adultera a prescindere dal fatto, irrilevante di fuori dell’etica cristiana, che costui fosse egli stesso coniugato o no – ora l’adultera, ora l’uno e l’altra.
Per la seconda variabile, il delitto apparteneva in origine alla giurisdizione familiare e poteva essere punito con l’uccisione ma anche solo con una ammenda¸in seguito è divenuto pubblico reato, ma l’offesa ha continuato a poter essere vendicata legittimamente col sangue degli offesi stessi; infine la vendetta, considerata delitto d’onore, è rimasta parzialmente legittima.

In Italia, fino al 1968 l’adultera era punita con la reclusione fino a un anno e con la stessa pena il suo correo; nel caso di abituale relazione, fino a due anni. Il delitto a querela del marito.

Quanto al delitto d’onore, sia pure in misura col tempo decrescente, attenua tuttora la pena di chi si lava l’offesa da sé.