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News dalla Cassazione
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Cassazione: moglie adultera? La si può svergognare
Il marito che scopre l'adulterio della moglie e reagisce umiliandola con pesanti insulti, non è punibile, neppure se la sua reazione non è immediata. Lo ha stabilito la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione che ha così accolto il ricorso di un uomo che dopo aver scoperto il tradimento della moglie leggendo le pagine del suo diario, aveva deciso di "selezionare" i passaggi più "piccanti" e di inviarli ai colleghi di lavoro della intraprendente consorte.
La Corte ha ritenuto l'uomo non punibile in base alle previsioni del secondo comma dell'art. 599 del codice penale ossia per avere agito nello stato d'ira determinato da un fatto ingiuto altrui.
La reazione, spiega la Corte, anche se è avvenuta "a scoppio ritardato" non è fatto punibile in quanto lo stato d'ira non è detto che si esaurisca in un'azione istantanea ed è dunque possibile il suo perdurare.
In sostanza, come ha chiarito il relatore Maria Stefania Di Tomassi, occorre distinguere tra lo "stato d'ira" e "l'impeto d'ira" o di "intenso dolore". Quest'ultimo "ben puo' ravvisarsi in quella condizione psichica complessa, prodotta da una violenta alterazione dell'emozione e capace persino di durare, a seconda dei fattori che l'abbiano scatenata e delle note caratteriali di ciascuno, per un apprezzabile lasso di tempo, che e' l'ira. Nulla autorizza percio' ad intendere lo stato d'ira solamente quale sfogo momentaneo e simultaneo che l'ha causato".
Nella motivazione adottata dai giudici di Piazza Cavour, si legge che "è sufficiente, perche' la esimente sia ravvisabile, che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguita' temporale, senza che occorra, invece, che la reazione si esaurisca in un'azione istantanea".
Soprattutto nell’ambito di un procedimento giudiziario, è molto difficile dunque comprendere le motivazioni che possono aver condotto un coniuge a al tradimento e l'altro a reazioni, talvolta, anche autolesive.
Subire un tradimento significa provare un dolore profondo per l’abbandono e la perdita dei riferimenti abituali; è un colpo al cuore e tale lo si percepisce nel corpo e nell’anima e questo perché il patto d’amore è stato violato e con esso anche la garanzia di dipendenza reciproca che ne assicurava la solidità.
Proprio per questo quando si è devastati dinanzi a una verità che non si riesce a comprendere, le reazioni possono essere inaspettate.
Fonte: studiocataldi
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DIFFAMO' LA MOGLIE DOPO TRADIMENTO, ASSOLTO
La Cassazione ha assolto totalmente - dalla condanna a sei mesi di reclusione per diffamazione - un marito, tradito dalla moglie con il cognato, che il giorno dopo la scoperta del 'fattaccio' aveva inviato a 16 colleghi della consorte (professori dell'Università di Salerno) lettere con pesanti insulti alla donna.
L' uomo, inoltre, "per far conoscere a tutti" come e quanto Maria T. aveva infranto la sua fiducia e il suo cuore, aveva allegato alle lettere anche brani del diario intimo della moglie contenenti particolari "scabrosi". Ad avviso della Suprema Corte, Michelangelo F. (52 anni) non è punibile in quanto bisogna riconoscergli di aver agito nello "stato d'ira" in base al quale l'art. 51 del codice penale assolve le reazioni (anche quelle esagerate) scatenate da fatti percepiti come "ingiusti" da chi li subisce. Innegabilmente, per i magistrati di Piazza Cavour, quel che Maria ha fatto è "contrario alle regole della fedeltà e della lealtà familiare" e scagiona da ogni colpa il marito che, peraltro, si è lasciato andare ad una attività "autolesionistica", annota la stessa Cassazione, comunicando a ben sedici persone le circostanze del tradimento.
L'uomo, il 3 agosto del 1999 aveva appreso della 'liason' della moglie col cognato, e - accecato dall'ira e dalla gelosia - aveva passato tutta la notte in una "frenetica" attività mettendo a punto le 16 lettere che aveva inviato il giorno dopo, corredate di un florilegio dei più piccanti tra i 1300 brani appuntati da Maria nel suo diario personale. Per la Corte d'Appello di Napoli, Michelangelo - nonostante fosse vittima di un fatto "ingiusto" - non poteva essere assolto perché la sua reazione non era stata immediata: c'era stata una notte di mezzo e l'impeto d'ira non poteva essere considerato come 'scusante' essendo passate troppe ore dalla conoscenza del tradimento alla spedizione delle lettere. In proposito, la Cassazione rileva che era il vecchio codice del 1889 a parlare di impeto d'ira, mentre l'attuale formulazione (che risale al 1930) riconosce lo "stato d'ira" che deve essere considerato come qualcosa che si protrae, per un po', nel tempo e che può 'scusare' le reazioni eccessive.
"E' sufficiente, dunque, perché la esimente sia ravvisabile - conclude la Quinta sezione penale della Cassazione, sentenza 8097 - che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui, e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra, invece, che la reazione si esaurisca in una azione istantanea". Insomma, la notte, a volte può non portare consiglio senza per questo 'provocare' danni. In primo e secondo grado Michelangelo era stato condannato, oltre che alla reclusione, a risarcire alla moglie i danni morali patiti per gli insulti contenuti nelle lettere. Ora anche la condanna economica è stata cancellata dai giudici di Piazza Cavour.
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CASSAZIONE: LA MOGLIE FA LE CORNA AL MARITO? LUI DEVE ESSERE 'SOLIDALE'
Che la moglie non si debba mai spiare e' risaputo ma ora la Corte di Cassazione sottolinea che se il marito e' 'cornuto' deve anche essere solidale con la consorte dal momento che ''i doveri di solidarieta' derivanti dal matrimonio'' valngono ''anche nel caso di infedelta' coniugale''. Il caso che ha portato la Quinta sezione penale a suggellare questo principio e' dato dalla vicenda di una coppia lombarda, separata in casa. Lui, Andrea G., 64 anni, dopo aver scoperto che la moglie Marta gli metteva le corna, si era messo a registrare le conversazione che lei aveva con lui e con altri. Denunciato per interferenza indebita nella vita privata (reato previsto dall'art. 615 bis del codice penale), Andrea era stato assolto dalla Corte d'appello di Milano, luglio 2005, ''in ragione della comune appartenenza del domicilio nel quale le intercettazioni furono eseguite''. Contro l'assoluzione si e' opposto in Cassazione il pm milanese che ha sollecitato la condanna del marito per indebita interferenza nella vita privata della consorte. La Suprema Corte (sentenza 39827) ha giudicato ''fondato'' il ricorso e, pur dovendo annullare la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione, non ha rinunciato a dire la sua sui ''doveri coniugali'' anche in caso di corna. Scrivono testualmente gli 'ermellini' che '' i doveri di solidarieta' derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarieta' si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignita'; tanto vale anche nel caso di infedelta' del coniuge - rimarca la Cassazione - poiche' la violazione dei doveri di solidarieta' coniugale non e' sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza''. La pubblica accusa della Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso del collega pm. Piazza Cavour ricorda ancora che ''la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa'' si verifica a prescindere ''dal rapporto di convivenza coniugale con la vittima''.
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CASSAZIONE: MOGLIE NON SI SPIA, NEANCHE PER RACCOGLIERE PROVA DEL TRADIMENTO
La moglie non si deve mai spiare, nemmeno se questo serve per raccogliere le prove del tradimento della consorte utili alla causa di separazione.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione che ha accolto, ai soli fini civili, il ricorso di Giuliana G., in via di separazione dal marito Francesco C., che veniva pedinata ''continuamente anche in ore notturne dal marito, persino nei momenti in cui i figli stavano con lui''. La moglie aveva cosi' denunciato il marito per molestie ma la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, nel marzo del 2006 assolveva l'uomo ''perche' il fatto non sussiste'', anzi sottolineando che lo aveva fatto per ''assicurare la cura dei figli minorenni''.
Per la Suprema Corte (sentenza 37765), che ha accolto il ricorso della moglie costituitasi parte civile, ''la pendenza di un processo di separazione tra coniugi non consente certamente al marito di comportarsi in modo vessatorio o petulante nei confronti del coniuge, nemmeno quando siano presenti figli minori''. Va detto che il reato di molestie per il quale Francesco C. era stato condannato dal Tribunale di Forli'-Cesena si e' prescritto ma la Prima sezione penale, ''in considerazione dell'insistente presenza della parte civile'', come avevano registrato i giudici di merito, ha considerato la vicenda ai soli effetti civili e ha evidenziato che ''la sentenza impugnata si limita invece a qualificare ogni approccio o tentativo di approccio del marito alla moglie come ispirato dall'esigenza di tutela della prole, senza prendere in esame o fornire alcuna interpretazione su specifici comportamenti in modo vessatorio o petulante nei confronti del coniuge, nemmeno quando siano presenti i figli minori''.
Fonte: studiocataldi.it
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CASSAZIONE: MULTATO MARITO ADULTERO, IMPEDÌ A MOGLIE DI FORNIRE LE PROVE TRADIMENTO
Rischia una condanna penale il coniuge che impedisce al partner la diffusione delle prove del suo tradimento. Per avere strattonato la moglie Anna T. che lo aveva seguito con la macchina fotografica per "documentare la relazione con un'altra donna", Antonio N., un marito 43enne di Terracina, è stato definitivamente condannato dalla Corte di Cassazione ad un mese di reclusione (la pena detentiva è stata sostituita con una multa di 1140 euro) per "eccesso colposo in legittima difesa" e per "lesioni volontarie" alla ex che sarà anche risarcita dei danni.
Per la Suprema Corte, che si è allineata al giudizio della Corte d'appello di Roma, anche se il marito è stato "provocato dall'atteggiamento persecutorio della moglie che l'aveva ripreso in fotografia" per esibire le le foto del tradimento nella causa di separazione, non è giustificabile per avere "strattonato il coniuge onde impedirle il recupero dell'apparecchio fotografico".
Ferita dal tradimento, Anna T. aveva deciso di indossare i panni dello 007 seguendo il marito con tanto di macchina fotografica. Scoperta, Anna era stata strattonata dal marito adultero che era riuscito ad impossessarsi della macchina fotografica.
Fonte: studiocataldi.it
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Divorzio, ''moglie 'lucciola'? niente addebito se il rapporto è già compromesso''
Secondo la Cassazione, ''l'abbandonarsi al meretricio'' può non essere una ''circostanza sufficiente ad attribuire la colpa della separazione al coniuge responsabile''
Roma - Moglie 'lucciola'? Può non vedersi addebitare, in caso di separazione, la colpa del crac matrimoniale se il rapporto è già compromesso. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza della Prima sezione civile (la 20256) nella quale osserva che, anche se ''l'abbandonarsi al meretricio'' è una ''violazione particolarmente grave'' nell'ambito del matrimonio, tuttavia può non essere una ''circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile'' se ''non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi''.
Applicando questo principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Walter M., un signore di Perugia che, separatosi dalla moglie Paola B. dopo oltre quindici anni di matrimonio dal quale erano nati due figli, chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie che, subito dopo la fine della loro unione, aveva preso ad esercitare ''attività di meretricio''. Piazza Cavour, allineandosi alla decisione della Corte d'appello di Perugia, 13 giugno 2003, ha sottolineato che nessuna colpa può essere addebitata alla ex consorte dal momento che ''la comunione morale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto riferibile alla condotta di entrambi''. Sia lui che lei, infatti, si erano resi responsabili di ''egocentrismo, desiderio di sopraffazione, aggressività, conflittualità permanente, reciproche infedeltà, prodigalità''.
In questo quadro, dunque, concludono gli 'ermellini', ''il prostituirsi'' della consorte ''rappresenta soltanto un episodio di una situazione di conflittualità e di tensione esasperata''.
Fonte: adnkronos.com
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Reato filmare moglie a letto con l'amante
La sentenza della Cassazione:Il marito condannato per diffamazione anche per una telefonata ai parenti di lei. Era in corso di separazione con la consorte.
ROMA - È reato filmare le «effusioni sentimentali» della moglie con l'amante. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna per diffamazione nei confronti di Angelo A., 56 anni, che, in corso di separazione dalla moglie Anna Maria, aveva effettuato le videoriprese nelle quali la consorte «veniva ritratta in momenti di effusione sentimentale con un altro uomo». La videocassetta era quindi stata fatta pervenire ai familiari della moglie e il tutto era stato accompagnato da una telefonata nella quale il marito comunicava ai suoceri che la moglie «se la intendeva con altri uomini».
DIFFAMAZIONE - Per la Suprema Corte le immagini video. accompagnate dalla telefonata, configurano il reato di diffamazione Angelo A., di Molfetta, era già stato condannato dalla Corte d'appello di Bari nel 2004. Invano l'uomo si è difeso dalle accuse sostenendo delle immagini della videocassetta «non erano per nulla compromettenti». La quinta sezione penale ha respinto il ricorso dell'uomo sottolineando che «l'uso combinato dei due mezzi (filmato e telefonata) da parte dell'imputato, forniva l'inequivocabile dimostrazione sul chiaro intento di offendere la reputazione» della moglie «nell'ambito stesso dei suoi parenti».
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MA IL TRADIMENTO COSTA ANCORA CARO NELLE SEPARAZIONI
Costa ancora caro il tradimento, specie se è la causa scatenante della separazione tra moglie e marito. Anzi, se a tradire è la parte debole della coppia, la perdita, in termini economici è notevole.
Il tradimento, come colpa, pesa un po' di meno sulla coscienza e sulla morale. Ma resta una responsabilità in caso di rottura del matrimonio. Chi tradisce rischia di rinunciare a una parte di ciò che, in termini economici, gli spetta.
Quanto costa allora tradire? L'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace chiarisce subito che il prezzo più alto è la perdita dell'assegno di mantenimento. È la parte più debole della coppia, quindi, quella che paga di più la sua scelta di infedeltà. La colpa del tradimento, in pratica, cancella l'obbligo di solidarietà del partner più forte: mi hai tradito, non ti tutelo.
Il marito o la moglie infedele non hanno neppure diritto all'eredità. Il principio in questo caso è lo stesso. «Il tradimento - spiega invece la Bernardini De Pace - non ha molta rilevanza sull'affidamento dei figli. Non pesa. Quando si parla di minori sono altre le variabili che entrano in gioco. L'affetto, la capacità di dare un futuro ai figli, il comportamento che un genitore ha con i figli. Il tradimento è una responsabilità minore».
Sono lontani i tempi in cui si parlava di abbandono del tetto coniugale e l'adulterio era un peccato mortale. È chiaro, comunque, che la fedeltà coniugale per la legge non è un optional. Ma è tradimento anche l'«adulterio apparente». La Corte di Cassazione punisce l'amore «platonico», considerando tradimento - rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione – pure l'infatuazione per un'altra persona, anche se non vi sia stata una relazione sessuale. Infatti, la passione non corrisposta per un autista di autobus è costata cara ad una signora di Ravenna, che si è vista addebitare la separazione dal marito venuto a conoscenza dell'accaduto.
Manila Alfano
Fonte: ilgiornale.it
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CONSULTA: IRRILEVANZA DEL PROVATO ADULTERIO PER L’ESPLETAMENTO DEL TEST DEL DNA
La prova del tradimento non è più presupposto necessario per richiedere l’espletamento del test del Dna ai fini del disconoscimento di paternità; è quanto ha stabilito la sentenza 266/2006 della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sui dubbi di legittimità costituzionale dell’articolo 235 del codice civile sollevati dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, nonchè dal tribunale di Rovigo e dalla Corte d'Appello di Venezia.
Nella sentenza i giudici della Consulta affermano che "il subordinare l'accesso alle prove tecniche che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla prova dell'adulterio è irragionevole, attesa l'irrilevanza di quest'ultima prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta". Inoltre, il dettato dell’articolo di dubbia legittimità costituzionale - si legge nella sentenza - "si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'articolo 24 della Costituzione e ciò, per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica".
L’art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile nella parte in cui imponeva la previa dimostrazione dell’avvenuto adulterio da parte della madre per poter effettuare gli esami medico-scientifici in grado di rivelare nel figlio la presenza di caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, è dunque illegittimo.
Ora è sufficiente che il padre nutra dei dubbi sulla sua effettiva paternità per poter richiedere di procedere ad una verifica mediante test del Dna.
Alessandra Turchi
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INSULTI ALL'AMANTE DEL CONIUGE: L'ESIMENTE DELLA PROVOCAZIONE
Non è punibile chi offende l'amante del proprio coniuge se all'offesa si è stati indotti per lo stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione (Sentenza n. 13162/02) affermando che in tali evenienze la presunta offesa all'amante, da parte del coniuge tradito, fa rientrare il comportamento del "reo", tra le scriminanti della provocazione, esimente applicabile ai reati contro l'onore.
Con tale decisione, i Giudici della Corte hanno quindi ritenuto applicabile detta esimente, che esclude la punibilità del reato di ingiuria e diffamazione, anche quando l'offesa sia diretta all'amante ossia a persona diversa da quella che ha posto in essere la provocazione.
Sul punto la Corte ha osservato che nel caso del tradimento, l'ingiustizia del fatto che scatena lo stato d'ira, è determinata non solo dal comportamento del coniuge traditore ma anche dall'amante di quest'ultimo. (Autore: Cristina Matricardi)
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L'EX MOGLIE PUÒ CONVIVERE CON L'AMANTE IN CASA DEL MARITO
(Foto dal film "La Finestra Segreta" mentre il protagonista osserva la sua casa occupata dall’amante e dalla sua ex)
Cassazione: non si può impedirglielo. Ciò costituirebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale
ROMA, - La ex moglie, che tradiva il marito durante il matrimonio, dopo la separazione può vivere con il suo nuovo compagno nella casa di proprietà esclusiva del suo ex marito quando l'abitazione le sia stata assegnata in quanto i figli minorenni sono stati a lei affidati.
Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 23786. Con questa decisione la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Donato P. contro la decisione della Corte di appello di Taranto che aveva stabilito che «non potesse essere imposto, alla sua ex moglie, di non convivere con il suo attuale compagno nell'abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale».
Invano contro questa pronuncia Donato P. ha reclamato in Cassazione sostenendo che era una pronuncia iniqua «soprattutto sotto il profilo etico-morale, dato che al coniuge infedele era stato consentito il vantaggio di occupare la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, posta in un fabbricato costruito per la sua famiglia d'origine e abitato dai suoi genitori e dai suoi tre fratelli». Insomma a Donato P. non è andato proprio giù che la ex moglie, Maria Teresa D.Z., possa vivere nel nido d'amore, costruito appositamente per loro nel palazzo di famiglia, con il nuovo boyfriend con il quale lei lo tradiva quando ancora erano legalmente sposati. Ad avviso del sostituto procuratore generale della Cassazione, Aurelio Golia, il ricorso di Donato P. meritava di essere accolto. Ma i supremi giudici della prima sezione civile non sono stati dello stesso parere. «In tema di separazione personale - hanno spiegato - i provvedimenti di affidamento dei figli minori prescindono dalle responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, e devono essere adottati con esclusivo riferimento al superiore interesse morale e materiale della prole stessa: e poi con la separazione, cessa l'obbligo di fedeltà reciproca fra i coniugi, prettamente connesso alla convivenza».
In pratica, dopo la separazione, chi ha ricevuto l'assegnazione della casa coniugale può viverci con chi gli pare. Aggiunge inoltre la Cassazione che «la declaratoria di addebito della separazione per infedeltà e l'esistenza o permanenza di un nuovo legame affettivo, anche quando sfocia, dopo la cessazione della convivenza coniugale, nella coabitazione presso la casa familiare assegnata al coniuge affidatario, non può essere di per sé ostativa all'affidamento della prole stessa al genitore cui sia stata addebitata la separazione per infedeltà». In altre parole l'ex coniuge infedele al quale sia stata addebitata la colpa della separazione, può essere assegnatario della casa coniugale e può conviverci con i figli e il nuovo compagno. Solo se la presenza di questa nuova persona sia «pregiudizievole per l'interesse morale e materiale dei figli» l'assegnazione della casa potrebbe essere revocata. Ma nel caso della signora Maria Teresa, l'assistente sociale aveva verificato che i due figli minori, a lei affidati, «mantenevano con la madre relazioni affettive stabili e non conflittuali». Vale a dire che la convivenza extraconiugale non aveva rodotto riflessi negativi sui figli. Così il ricorso di Donato P. è stato rigettato e l'uomo dovrà rassegnarsi a che la ex moglie viva con i figli e il boyfriend nel palazzo dove vivono gli ex suoceri e i tre ex cognati della donna.
Fonte: (Libero News)
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E' una questione di sesso, vostro onore
Ma le vicende scabrose non riguardano solo i rapporti adulterini. L’eros è un gran motore delle azioni umane sia fuori che dentro la coppia: se porta donne e uomini a incontrarsi, li conduce con altrettanta facilità a scontrarsi. E’ così che il sesso, molto più spesso di quanto si creda, finisce per diventare argomento delle arringhe degli avvocati.
Il consenso innanzitutto. Anche all’interno del matrimonio il sesso può diventare violenza ed essere punita come tale se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti contro la sua volontà. Lo stabilisce la Cassazione (sentenza 3343/2004) condannando un marito ossessionato dalla gelosia che, sentendosi respinto dalla moglie, la seguiva ovunque (perfino in bagno) e la obbligava ad avere rapporti sessuali. Il giudice mette ben più di un dito nella relazione tra i coniugi, compiendo un’ingerenza legittima e stabilendo un principio fondamentale: l’essere sposati non può più essere invocato come “attenuante” della violenza sessuale.
Una rondine non fa primavera. E una sola notte d’amore non ricostruisce un legame matrimoniale che si è dissolto. La vicenda è semplice e forse non così rara: i coniugi sono ufficialmente separati, tuttavia si vedono di tanto in tanto e fanno anche una breve vacanza insieme durante la quale - si sa come vanno queste cose - hanno un rapporto sessuale. Dopodiché ognuno torna a fare la propria vita di separato. Il marito, trascorsi i tre anni necessari dalla pronuncia di separazione, chiede il divorzio, ma a questo punto la moglie si oppone alla richiesta sostenendo che quel rapporto sessuale, seppure isolato, segna l’interruzione della separazione. Niente da fare, dicono i giudici supremi (sentenza 22346/2004): un singolo rapporto sessuale, per di più in vacanza, non è sufficiente per considerare ricostituito il cosiddetto “affectio coniugalis”, cioè l’intero complesso di rapporti tipico del matrimonio.
Una sanzione eccessiva. Ancora una vicenda di sesso, questa volta negato troppo a lungo. Il renitente agli “obblighi coniugali” in questo caso è il marito: l’astinenza forzata rappresentava una “sanzione” per il fatto che la moglie in una lite per questioni finanziarie tra il marito e il fratello di lei si fosse schierata a favore di quest’ultimo. Fin qui non ci sarebbe nulla di così grave, in fondo è normale che dopo un bisticcio moglie e marito si “tengano il broncio” per un po’... Peccato però che questa forma di ritorsione è durata sette anni! Un po’ troppi anche per i giudici di Cassazione (sentenza 6276/2005) che hanno addebitato la colpa della separazione al marito stabilendo che un rifiuto del genere “costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner” e “provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa (...) di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico”. Insomma quando è troppo, è troppo.
Oltre alla beffa il danno. Da chi di sesso non ne fa per nulla, a chi ne fa troppo. E’ il caso di una coppia che ha pensato di rivitalizzare il proprio rapporto in crisi dedicandosi al sesso di gruppo. Il rimedio, come c’era da aspettarsi, non ha dato gli esiti sperati e non ha scongiurato la rottura. In tribunale, la moglie ha cercato di attribuire la colpa della separazione al marito del quale lei avrebbe soltanto assecondato le “perverse imposizioni”. Ma la tesi non ha convinto i giudici, i quali hanno sostenuto che la partecipazione di entrambi i coniugi ai rendez-vous collettivi ha determinato la definitiva disgregazione del nucleo familiare. Colpa di entrambi dunque e non solo del marito, e quindi niente assegno di mantenimento per la moglie.
Storie di ordinario rancore.
Ovviamente le strade che portano marito e moglie in tribunale non partono solo dal letto. La casistica delle liti familiari è molto ampia e la giurisprudenza non fa altro che rispecchiare questa varietà. Affetti, denaro, principi morali: nel calderone delle crisi coniugali entra di tutto, e il più delle volte il ricorso agli avvocati lascia già intuire che si tratterà di una partita senza esclusioni di colpi. Ma, come spesso accade, anche le realtà più drammatiche offrono qualche spunto comico.
Niente accordo se c’è l’inganno. Com’è noto, la separazione può essere anche consensuale: le sue condizioni cioè possono essere stabilite di comune accordo tra i coniugi e successivamente omologate dal tribunale. Il giudice in questo caso ha una funzione “notarile”, cioè si limita a certificare la volontà delle parti. Ma come per ogni accordo che meriti la tutela della legge, è necessario che il consenso non sia “viziato” cioè non sia ottenuto con violenza (sotto minaccia) o con dolo (con l’inganno). E’ così per i contratti e dev’essere così anche per l’accordo di separazione matrimoniale. La Corte di Cassazione lo ha ribadito (sentenza 17902/2004), annullando una separazione consensuale ottenuta col raggiro e la violenza morale da parte del marito, allo scopo di ottenere condizioni di mantenimento più favorevoli. Ovviamente lo stato di separazione resta, ma la colpa viene attribuita al marito.
Figli “a carico” a tempo illimitato. E’ proprio vero che si può divorziare dalla moglie o marito, ma non ci si può dimettere dal posto di genitore. I figli sono figli anche se il matrimonio va a rotoli e l’obbligo di educarli e mantenerli rimane ovviamente anche dopo il divorzio. Ma per quanto tempo? Fino alla maggiore età? I giudici della Cassazione non la pensano così e hanno ribaltato una sentenza di appello che dava ragione a un padre che si rifiutava di continuare a versare l’assegno mensile alle due figlie di 34 e 32 anni. Le due ragazze (ormai donne, per la verità) vivevano con la madre e non avevano ancora trovato un lavoro: secondo il padre ciò era dovuto alla loro inerzia e questo giustificava la sospensione dell’assegno. Ma secondo la suprema corte (sentenza 22500/2004) questa “colpevolezza” dev’essere pienamente provata dal genitore e non è sufficiente una generica opinione personale. Fino a quel momento l’obbligo di mantenimento continua. E in tempi di lavoro incerto e precario rischia di spostarsi sempre più in là...
Prima la famiglia poi la setta. Una sentenza destinata a diventare un precedente importante in tempi di sussulti teo-con e nuovi misticismi. Se il marito aderisce a una setta religiosa i cui comandamenti gli impediscono la normale e serena prosecuzione della vita familiare, deve assumersi la responsabilità della separazione. Anche in questo caso i giudici supremi - con la sentenza 15241/2004 - bocciano il verdetto dei giudici di merito i quali sostenevano che il marito non avesse colpa nella separazione perché stava semplicemente esercitando la libertà di culto sancita dalla Costituzione. La Cassazione sostiene invece che questo diritto non deve contrastare con i doveri familiari previsti dalla legge. Insomma, prima marito e padre, poi adepto.
Bada a come parli alla suocera. Chiudiamo questa curiosa rassegna saltando sul nervo scoperto dei rapporti con la... suocera. Vi accade spesso di trattenervi dall’alzare la voce con lei per educazione o quieto vivere? Fate bene, potrebbe costarvi 15 giorni di prigione. La Corte di Cassazione infatti ha confermato (sentenza 556/2004) la condanna di un genero esasperato che fermava l’auto sotto casa della suocera e dal finestrino, rivolto alle finestre della donna, urlava il suo nome. Denunciato, si è difeso sostenendo di non averla mai insultata o minacciata, ma di essersi limitato a chiamarla più volte a gran voce. Niente da fare: secondo i giudici si può minacciare anche col solo comportamento. Siete avvertiti.
Angelo De MarinisFonte www.virgilio.it
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Cassazione, in caso di corna la colf può fare la spia
Da L'Espresso on line
Se la moglie fa le corna al marito, la colf può fare la spia. La cameriera o la cuoca che si ha in casa potrebbe essere chiamata a testimoniare davanti ai Giudici in caso di separazione. E la sua testimonianza potrebbe assumere un ruolo decisivo per l'attribuzione delle responsabilità in caso di fallimento matrimoniale.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di Manuela, una donna comasca che dopo la separazione dal marito Ariberto, si era vista proprio addossare la colpa del fallimento coniugale sia dal Tribunale di Como, nel '99, sia dalla Corte d'Appello di Milano l'anno successivo. Non contenta si era rivolta alla Cassazione. Ed ecco che la Suprema Corte, con sentenza 5.090 della Prima Sezione civile ha respinto il ricorso ritenendo valida la testimonianza del collaboratore domestico, un filippino, che suo malgrado era a perfetta conoscenza dei tradimenti della donna.
Secondo i Giudici di Cassazione, la testimonianza del filippino va considerata valida in quanto "riferita da soggetti vicini alla donna e che ne erano a conoscenza diretta". La Cassazione nella sentenza sottolinea che "il domestico Garcia era presente, suo malgrado, ad effusioni amorose tra la donna e l'amante". Ora la moglie adultera dovrà rifondere l'ex marito delle spese processuali fissate in 4.200 euro.(A)
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Tradimenti "virtuali" e addebito della sepazione
Avv. Pietramala Tiziana
Può uno scambio di corrispondenza "romantica" in chat, essere considerato un tradimento e determinare l'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà?
Si dibatte molto sulla possibilità di configurare come adulterio l'incontro on line tra persone che nella vita reale sono coinvolte in un rapporto di coppia.
Molti vivono tale esperienza come un gioco, uno svago, un puro desiderio di raccontarsi.
In realtà non si tratta solo di una «moda», ma di un fenomeno in cui spesso entrano in gioco componenti psicologiche come la tristezza, la solitudine o la scarsa comprensione con il partner.
Purtroppo nella vita reale la vicinanza fisica non significa sempre dialogo e comprensione.
Qui si insinua il pericolo dell'altro on line. La chat diventa una sorta di universo parallelo in cui si esprimono liberamente pensieri, sensazioni profonde ed emozioni senza l'impaccio di una corporeità limitante ed ingombrante.
L’incontro virtuale può quindi rivelarsi ben più pericoloso e insidioso di un incontro reale, perché l'unione non è fisica, ma basata su scambi profondi di sensazioni, emozioni, intimità. Aspetti di coppia che forse con il partner si sono persi o, per assurdo, non si sono mai raggiunti. Così accade spesso che si cominci a “tradire” chattando. Prima lasciandosi andare a confidenze, poi pian piano cadendo nella rete del fascino di un altro/altra che ascolta.
Amore, passione, o solo bisogno di evadere dalla noia della quotidianità?
Certo è che questo modo diverso di incontrarsi può cambiare notevolmente la vita delle persone che ne sono coinvolte e dei partner, sia che lo si consideri come un tradimento platonico sia che gli si dia valenza reale.
Ma può parlarsi di vero e proprio tradimento?
Secondo la più antica e tradizionale concezione - seguita da alcuni autori ancora oggi - il dovere di fedeltà deve intendersi come l’obbligo reciproco dei coniugi di astenersi dall’intrattenere relazioni e/o rapporti sessuali con terzi (C. Cost. 18 aprile 1974, n. 99). La dottrina più recente, invece, ritiene che la violazione del dovere in esame si configuri anche nelle ipotesi di infedeltà sentimentale e addirittura di quella apparente.
In questo processo di evoluzione si inserisce la sentenza, estremamente rilevante, della Suprema Corte n. 9287 del 1997, la quale afferma che “…il dovere di fedeltà (…) consiste nell’impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che (..) non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. La nozione di fedeltà va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda”.
Nel contesto odierno, pertanto, la fedeltà viene intesa nel significato più ampio di lealtà e dedizione vicendevole: consiste nell’impegno dei coniugi di non tradire la fiducia reciproca, ovvero nel non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale. La fedeltà reciproca perde la connotazione dell’ esclusiva dedizione di carattere sessuale e non si riduce ad essa, estendendosi fino a comprendere la tutela e il rispetto della sensibilità e della dignità della persona dell’altro coniuge.
Ne consegue che tale dovere risulta essere incompatibile anche con quei comportamenti che ingenerano o possono ingenerare la convinzione - sia nel partner che nell’ambiente sociale in cui si vive - dell’avvenuta violazione della fedeltà. Sulla scorta di tale più ampia nozione di fedeltà si è affermato l'orientamento secondo cui sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge il quale, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica, che, in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell'ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge (Cass. Pen. 2 febbraio 1972, secondo la quale la fedeltà si estrinseca nel dovere di astensione non soltanto da rapporti sessuali con terzi, ma anche da relazioni puramente sentimentali; Trib. S. Maria Capua Vetere 9 dicembre 1997; Cass. 14 aprile 1994, n. 3511; Corte App. Perugia, 28 settembre 1994) .
Analogamente, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9742/1999 ha statuito che, nei casi in cui si deve stabilire a chi addebitare la separazione, l'adulterio apparente va considerato alla stregua di un autentico tradimento.
Per i giudici è punibile anche l'amore platonico, la semplice infatuazione per una persona che non sia il marito (o la moglie).
Dunque, il coniuge che avvia una relazione fatta anche solo di bigliettini, telefonate o e-mail si rende responsabile dell'evento separazione quando il giudice accerti che a tale violazione sia riconducibile, in concreto, la crisi dell’unione familiare, ossia verifichi l’effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
E’ allora internet il nuovo nemico del matrimonio?
Secondo uno studio americano, le coppie separatesi a causa degli incontri in rete avevano gravi problemi che sarebbero ugualmente emersi determinando la crisi dell'unione. In ogni caso il fenomeno è in tale aumento che il navigare in rete troppo a lungo comincia ad essere inserito tra le nuove cause di separazione e di divorzio.
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