Separazione dei coniugi - Fedeltà

Codice civile (1942) art. 151
Il fatto in sè che l'adulterio di uno dei coniugi sia stato consumato dopo che, a seguito della crisi interpersonale della coppia, era venuta meno l'"affectio" coniugale, non comporta l'irrilevanza, ex art. 151 c.c., dell'infedeltà, potendo proprio questa avere determinato lo stato di intollerabilità della convivenza cui la legge subordina la separazione personale dei coniugi già in rotta.

Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 1996, n. 5916
Fall. soc. Gommasoffice c. Soc. Ponte Lungo officine
Dir. famiglia 1997, 548

 

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