falsa identità

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Persa/Ritrovata

Utente di lunga data
falsa identità

Da La stampa
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200712articoli/28485girata.asp

Rischia il carcere chi crea mail false

La Cassazione condanna un 37enne
fiorentino: aveva creato un indirizzo
di posta spacciandosi per un'amica
FIRENZE
La Cassazione fissa i paletti per regolare il mondo di internet: non ci si può spacciare, creando una mail di posta elettronica falsa, per un’altra persona magari di sesso diverso, ingannando gli utenti della rete: si rischia fino a un anno di reclusione.

È quanto affermato dalla Suprema Corte che, con la sentenza 46674 della sentenza di oggi ha confermato la condanna per sostituzione di persona nei confronti di un 37enne fiorentino che aveva creato un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per una sua amica e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete.

In particolare i giudici della quinta sezione penale nel confermare la violazione dell’articolo 494 del Codice penale hanno precisato che «oggetto della tutela è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome». Così ragionando il collegio di legittimità ha ravvisato che in questo caso concreto si configurasse il reato.

A nulla è valsa la difesa del ragazzo secondo cui a chiunque è consentito attivare un account di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. A questa affermazione i giudici hanno replicato che «ciò è vero, pacificamente ma deve ritenersi che il punto sia tutt’altro. Infatti la difesa non considera adeguatamente che, consumandosi tale reato con la produzione dell’evento conseguente all’uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l’induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà si sono trovati inconsapevolmente ad avere a che fare con un’altra». Insomma, concludono i giudici di piazza Cavour, «non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso».
 

Lettrice

Utente di lunga data
Buongiorno Persa,

Ti trovo in forma...
 

Old Cat

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Da La stampa
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200712articoli/28485girata.asp

Rischia il carcere chi crea mail false

La Cassazione condanna un 37enne
fiorentino: aveva creato un indirizzo
di posta spacciandosi per un'amica
FIRENZE
La Cassazione fissa i paletti per regolare il mondo di internet: non ci si può spacciare, creando una mail di posta elettronica falsa, per un’altra persona magari di sesso diverso, ingannando gli utenti della rete: si rischia fino a un anno di reclusione.

È quanto affermato dalla Suprema Corte che, con la sentenza 46674 della sentenza di oggi ha confermato la condanna per sostituzione di persona nei confronti di un 37enne fiorentino che aveva creato un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per una sua amica e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete.

In particolare i giudici della quinta sezione penale nel confermare la violazione dell’articolo 494 del Codice penale hanno precisato che «oggetto della tutela è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome». Così ragionando il collegio di legittimità ha ravvisato che in questo caso concreto si configurasse il reato.

A nulla è valsa la difesa del ragazzo secondo cui a chiunque è consentito attivare un account di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. A questa affermazione i giudici hanno replicato che «ciò è vero, pacificamente ma deve ritenersi che il punto sia tutt’altro. Infatti la difesa non considera adeguatamente che, consumandosi tale reato con la produzione dell’evento conseguente all’uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l’induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà si sono trovati inconsapevolmente ad avere a che fare con un’altra». Insomma, concludono i giudici di piazza Cavour, «non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso».

ovvio, è severamente vietato creare Account dando false generalità.
Questo si sapeva già da un pezzo.
 

Persa/Ritrovata

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La Cassazione condanna un 37enne
fiorentino: aveva creato un indirizzo
di posta spacciandosi per un'amica
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La Cassazione fissa i paletti per regolare il mondo di internet: non ci si può spacciare, creando una mail di posta elettronica falsa, per un’altra persona magari di sesso diverso, ingannando gli utenti della rete: si rischia fino a un anno di reclusione.

È quanto affermato dalla Suprema Corte che, con la sentenza 46674 della sentenza di oggi ha confermato la condanna per sostituzione di persona nei confronti di un 37enne fiorentino che aveva creato un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per una sua amica e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete.

In particolare i giudici della quinta sezione penale nel confermare la violazione dell’articolo 494 del Codice penale hanno precisato che «oggetto della tutela è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome». Così ragionando il collegio di legittimità ha ravvisato che in questo caso concreto si configurasse il reato.

A nulla è valsa la difesa del ragazzo secondo cui a chiunque è consentito attivare un account di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. A questa affermazione i giudici hanno replicato che «ciò è vero, pacificamente ma deve ritenersi che il punto sia tutt’altro. Infatti la difesa non considera adeguatamente che, consumandosi tale reato con la produzione dell’evento conseguente all’uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l’induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà si sono trovati inconsapevolmente ad avere a che fare con un’altra». Insomma, concludono i giudici di piazza Cavour, «non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso».
Su Il Sole24ore si trova scaricabile la sentenza integrale.
 
O

Old Lillyna19

Guest
Da La stampa
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200712articoli/28485girata.asp

Rischia il carcere chi crea mail false

La Cassazione condanna un 37enne
fiorentino: aveva creato un indirizzo
di posta spacciandosi per un'amica
FIRENZE
La Cassazione fissa i paletti per regolare il mondo di internet: non ci si può spacciare, creando una mail di posta elettronica falsa, per un’altra persona magari di sesso diverso, ingannando gli utenti della rete: si rischia fino a un anno di reclusione.

È quanto affermato dalla Suprema Corte che, con la sentenza 46674 della sentenza di oggi ha confermato la condanna per sostituzione di persona nei confronti di un 37enne fiorentino che aveva creato un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per una sua amica e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete.

In particolare i giudici della quinta sezione penale nel confermare la violazione dell’articolo 494 del Codice penale hanno precisato che «oggetto della tutela è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome». Così ragionando il collegio di legittimità ha ravvisato che in questo caso concreto si configurasse il reato.

A nulla è valsa la difesa del ragazzo secondo cui a chiunque è consentito attivare un account di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. A questa affermazione i giudici hanno replicato che «ciò è vero, pacificamente ma deve ritenersi che il punto sia tutt’altro. Infatti la difesa non considera adeguatamente che, consumandosi tale reato con la produzione dell’evento conseguente all’uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l’induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà si sono trovati inconsapevolmente ad avere a che fare con un’altra». Insomma, concludono i giudici di piazza Cavour, «non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso».
ma sì, mettiamo tutti in galera, tanto poi ci pensa l'indulto a farli uscire...

.... hanno dato l'indulto pure all'assassina di quella suora,in pratica solo 7 anni per un omicidio efferato....
 

Persa/Ritrovata

Utente di lunga data
ma sì, mettiamo tutti in galera, tanto poi ci pensa l'indulto a farli uscire...

.... hanno dato l'indulto pure all'assassina di quella suora,in pratica solo 7 anni per un omicidio efferato....
Che c'azzecca?
 

Persa/Ritrovata

Utente di lunga data
Stavo solo sottolineando l'incongruenza tra il minacciare pene per e-mail false e il condonarle per altri motivi ben più gravi.
Non ce l'ho con te ma questo qualunquismo che fa sentire autorizzati non solo a porsi domandi e dubbi, come è lecito, ma anche a esprimere giudizi su cose di cui non si ha competenza/conoscenza mi ha stancata.

Ho postato una notizia per far rilevare che la legge persegue chi carpisce l'altrui buona fede con falsa identità che non significa usare un nick, per salvaguardare la propria privacy come è giusto che qui avvenga, ma usare false identità per carpire confidenze e opinioni in privato per usarle contro chi in buona fede le ha date.
Quale pena sia prevista e come venga e se venga scontata non mi riguarda.

Il caso finito sui giornali era di un tale che aveva chattato fingendosi una donna reale offrendosi e dando il numero della ragazza che aveva "interpretato". Quindi si tratta di un fatto grave.

Poi se la pena comminata verrà scontata, come e in che misura non mi riguarda. Siamo in una società complessa e per espletare funzioni pubbliche si segue un iter di studi, si superano concorsi e si acquisiscono competenze che non possiedo e non mi permetto di entrare in merito alle decisioni dei giudici e di casi particolari.
 
O

Old Lillyna19

Guest
Ho postato una notizia per far rilevare che la legge persegue chi carpisce l'altrui buona fede con falsa identità che non significa usare un nick, per salvaguardare la propria privacy come è giusto che qui avvenga, ma usare false identità per carpire confidenze e opinioni in privato per usarle contro chi in buona fede le ha date.
Guarda che avevo capito perfettamente quale fosse l'argomento.
Usare false identità da adesso in poi è reato, d'accordo.
In generale è questo che mi irrita: ogni giorno nasce un nuovo reato, in uno stato in cui i reati più gravi vengono puniti male, a volte nemmeno puniti.
Io stavo parlando della punizione. Può essere visto come un passo avanti circoscrivere un determinato reato. Il reato "nasce" nel momento in cui lo si vuole punire\limitare\circoscrivere.
Non servono competenze per capire che è inutile determinare reati e prevedere pene se poi per un omicidio dopo 7 anni sei fuori.
 
O

Old Lillyna19

Guest
Il caso finito sui giornali era di un tale che aveva chattato fingendosi una donna reale offrendosi e dando il numero della ragazza che aveva "interpretato". Quindi si tratta di un fatto grave.
E' accaduto anche a me e il tizio in questione si è beccato una denuncia.
 
Stato
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