I magistrati e le sentenze " bizzarre "

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Nobody

Utente di lunga data
Marito picchia la moglie per 24 anni,per il giudice non c'è colpa in quanto " La donna di fatto ha tollerato la condotta del marito ".

Ennesimo caso di malagiustizia......

http://www.lastampa.it/2015/11/13/i...on-c-colpa-09SiyauWj70upTtVi1ZdbI/pagina.html

Nonostante il referendum a suo tempo fatto, la "casta" continua imperterrita..... pensano ( o forse ne hanno la convinzione ) di essere intoccabili ?
mi sa di si... siamo rimasti a "Signor Giudice" di Vecchioni e "Detenuto in attesa di giudizio" di Albertone.
 

Falcor

Escluso
La moglie ha una grossa colpa. Quella di non aver preso una grossa mazza ferrata e avergliela spaccata in testa. Non voglio nemmeno immaginare quanto siano stati lunghi quei 24 anni.
 

Stark72

Utente Bestemmiante
Hanno applicato in maniera eccessiva un principio che di solito nelle separazioni giudiziali si applica al tradimento.
Se il tradito/a fa la giudiziale per ottenere l'addebito (che non serve a un cazzo) nei confronti del traditore/traditrice, e durante l'istruttoria viene fuori che il tradito/a sapeva e non se ne andava, il tradimento non verrà considerato causa della separazione in quanto tollerato.
Francamente non capirò mai come cavolo ragionino certi giudici.
La signora è stata particolarmente sfortunata, la Cassazione è dalla sua (gennaio 2015):
" ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d’ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia di coppia cui i due coniugi si erano sottoposti, non aveva voluto mutare” costituiscono indice di comportamento prevaricatore del ricorrente assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, giacché un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell’altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi, nella violazione dell’obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l’indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c.”.


 
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