Insultare sui social non è lecito: per la Cassazione è diffamazione aggravata

brenin

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Insultare sui social non è lecito: per la Cassazione è diffamazione aggravata

Chi offende qualcuno attraverso un post o un commento su Facebook commette il reato di diffamazione aggravata: Facebook, infatti, al pari di qualsiasi altro social network, è ritenuto un «mezzo di pubblicità» per via della facile e rapida diffusione dei suoi contenuti. A confermare l’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza è la sentenza n. 50 del 2/1/2017 della Cassazione .
Pena più grave, dunque, per chi scrive un post o un commento offensivo su Facebook rispetto a chi diffama con qualsiasi altro strumento (ad esempio, a voce innanzi a più persone). Il codice penale , infatti, nel sanzionare con la reclusione fino a 1 anno o con la multa di 1.032 euro chi offende l’altrui reputazione davanti a più persone, stabilisce anche che «se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro.
Ricordiamo – per inciso – che, a seguito della depenalizzazione intervenuta ad inizio di quest’anno, se l’ingiuria non è più reato (resta solo l’illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno cui il giudice aggiunge il pagamento di una multa), la diffamazione invece resta un illecito penale. La differenza è semplice:

  • l’ingiuria è l’offesa proferita direttamente al destinatario della stessa, quindi in sua presenza;


  • la diffamazione invece è l’offesa rivolta a qualcuno ma detta in sua assenza a più di una persona, anche se in momento non perfettamente simultanei (quindi, se riferita a una sola persona, a titolo di sfogo o confidenza, non è reato).

Secondo l’interpretazione ormai affermata da costante giurisprudenza, «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone».
L’aggravante del reato di diffamazione si spiega per via del fatto che il mezzo di diffusione utilizzato è idoneo «a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa».
Non vi è dubbio, infatti, che la bacheca di Facebook sia destinata ad essere «consultata da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica proprio dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante».

Non rileva il fatto che il profilo del soggetto che ha scritto il post o il commento offensivo sia chiuso e ristretto solo alla propria cerchia di amici. Né il fatto che a Facebook si possa accedere solo a seguito di registrazione.
Per la Corte, infatti, «la circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata)».

qui : http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-595-codice-penale-diffamazione l'articolo del codice penale
 
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PresidentLBJ

Pettinatore di bambole
Chi offende qualcuno attraverso un post o un commento su Facebook commette il reato di diffamazione aggravata: Facebook, infatti, al pari di qualsiasi altro social network, è ritenuto un «mezzo di pubblicità» per via della facile e rapida diffusione dei suoi contenuti. A confermare l’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza è la sentenza n. 50 del 2/1/2017 della Cassazione .
Pena più grave, dunque, per chi scrive un post o un commento offensivo su Facebook rispetto a chi diffama con qualsiasi altro strumento (ad esempio, a voce innanzi a più persone). Il codice penale , infatti, nel sanzionare con la reclusione fino a 1 anno o con la multa di 1.032 euro chi offende l’altrui reputazione davanti a più persone, stabilisce anche che «se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro.
Ricordiamo – per inciso – che, a seguito della depenalizzazione intervenuta ad inizio di quest’anno, se l’ingiuria non è più reato (resta solo l’illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno cui il giudice aggiunge il pagamento di una multa), la diffamazione invece resta un illecito penale. La differenza è semplice:

  • l’ingiuria è l’offesa proferita direttamente al destinatario della stessa, quindi in sua presenza;


  • la diffamazione invece è l’offesa rivolta a qualcuno ma detta in sua assenza a più di una persona, anche se in momento non perfettamente simultanei (quindi, se riferita a una sola persona, a titolo di sfogo o confidenza, non è reato).

Secondo l’interpretazione ormai affermata da costante giurisprudenza, «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone».
L’aggravante del reato di diffamazione si spiega per via del fatto che il mezzo di diffusione utilizzato è idoneo «a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa».
Non vi è dubbio, infatti, che la bacheca di Facebook sia destinata ad essere «consultata da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica proprio dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante».

Non rileva il fatto che il profilo del soggetto che ha scritto il post o il commento offensivo sia chiuso e ristretto solo alla propria cerchia di amici. Né il fatto che a Facebook si possa accedere solo a seguito di registrazione.
Per la Corte, infatti, «la circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata)».

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Praticamente da todos caballeros a todos prejudicados.
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
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Chi offende qualcuno attraverso un post o un commento su Facebook commette il reato di diffamazione aggravata: Facebook, infatti, al pari di qualsiasi altro social network, è ritenuto un «mezzo di pubblicità» per via della facile e rapida diffusione dei suoi contenuti. A confermare l’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza è la sentenza n. 50 del 2/1/2017 della Cassazione .
Pena più grave, dunque, per chi scrive un post o un commento offensivo su Facebook rispetto a chi diffama con qualsiasi altro strumento (ad esempio, a voce innanzi a più persone). Il codice penale , infatti, nel sanzionare con la reclusione fino a 1 anno o con la multa di 1.032 euro chi offende l’altrui reputazione davanti a più persone, stabilisce anche che «se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro.
Ricordiamo – per inciso – che, a seguito della depenalizzazione intervenuta ad inizio di quest’anno, se l’ingiuria non è più reato (resta solo l’illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno cui il giudice aggiunge il pagamento di una multa), la diffamazione invece resta un illecito penale. La differenza è semplice:

  • l’ingiuria è l’offesa proferita direttamente al destinatario della stessa, quindi in sua presenza;


  • la diffamazione invece è l’offesa rivolta a qualcuno ma detta in sua assenza a più di una persona, anche se in momento non perfettamente simultanei (quindi, se riferita a una sola persona, a titolo di sfogo o confidenza, non è reato).

Secondo l’interpretazione ormai affermata da costante giurisprudenza, «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone».
L’aggravante del reato di diffamazione si spiega per via del fatto che il mezzo di diffusione utilizzato è idoneo «a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa».
Non vi è dubbio, infatti, che la bacheca di Facebook sia destinata ad essere «consultata da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica proprio dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante».

Non rileva il fatto che il profilo del soggetto che ha scritto il post o il commento offensivo sia chiuso e ristretto solo alla propria cerchia di amici. Né il fatto che a Facebook si possa accedere solo a seguito di registrazione.
Per la Corte, infatti, «la circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata)».

qui : http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-595-codice-penale-diffamazione l'articolo del codice penale
Ciao Brenin
Non è una novità mi sembra dal 2001/2002 se non erro le prime sentenze della cassazione
Dopo qualche anno la prima sentenza di diffamazione su un forum sempre da parte della cassazione ...quindi conclusi tutti i gradi di giudizio


Basta saperle le cose e poi adeguarsi in genere...poi ci sono gli analfabeti del diritto informatico ma pace all'anima loro l'ignoranza ne è il distintivo tutto d'oro e luccicante

P.s. ti hanno insultato tramite FB? :D
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
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brenin

Utente
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Ciao Brenin
Non è una novità mi sembra dal 2001/2002 se non erro le prime sentenze della cassazione
Dopo qualche anno la prima sentenza di diffamazione su un forum sempre da parte della cassazione ...quindi conclusi tutti i gradi di giudizio


Basta saperle le cose e poi adeguarsi in genere...poi ci sono gli analfabeti del diritto informatico ma pace all'anima loro l'ignoranza ne è il distintivo tutto d'oro e luccicante

P.s. ti hanno insultato tramite FB? :D
Non mi hanno mai insultato tramite FB, perchè non sono iscritto ( nemmeno su Twitter ed altri analoghi social )...:)
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
Staff Forum
Non mi hanno mai insultato tramite FB, perchè non sono iscritto ( nemmeno su Twitter ed altri analoghi social )...:)
Anche tu :)

Hai sentito il discorso di Meryl Streep? più tardi ci apro un 3D
 

PresidentLBJ

Pettinatore di bambole

PresidentLBJ

Pettinatore di bambole
Recentemente ho subito la reprimenda di un mio contatto di FB grillino perchè ho meramente condiviso (senza commentarlo) un articolo critico contro il loro master of puppets. Già lo immagino con la bavetta modello Dibbbbbattista.
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
Staff Forum
Recentemente ho subito la reprimenda di un mio contatto di FB grillino perchè ho meramente condiviso (senza commentarlo) un articolo critico contro il loro master of puppets. Già lo immagino con la bavetta modello Dibbbbbattista.
Condividere un articolo non so se rientri nella casistica :D se poi era scritto da Travaglio..di sicuro no :carneval:
 

Skorpio

Utente di lunga data
...

Chi offende qualcuno attraverso un post o un commento su Facebook commette il reato di diffamazione aggravata: Facebook, infatti, al pari di qualsiasi altro social network, è ritenuto un «mezzo di pubblicità» per via della facile e rapida diffusione dei suoi contenuti. A confermare l’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza è la sentenza n. 50 del 2/1/2017 della Cassazione .
Pena più grave, dunque, per chi scrive un post o un commento offensivo su Facebook rispetto a chi diffama con qualsiasi altro strumento (ad esempio, a voce innanzi a più persone). Il codice penale , infatti, nel sanzionare con la reclusione fino a 1 anno o con la multa di 1.032 euro chi offende l’altrui reputazione davanti a più persone, stabilisce anche che «se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro.
Ricordiamo – per inciso – che, a seguito della depenalizzazione intervenuta ad inizio di quest’anno, se l’ingiuria non è più reato (resta solo l’illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno cui il giudice aggiunge il pagamento di una multa), la diffamazione invece resta un illecito penale. La differenza è semplice:

  • l’ingiuria è l’offesa proferita direttamente al destinatario della stessa, quindi in sua presenza;


  • la diffamazione invece è l’offesa rivolta a qualcuno ma detta in sua assenza a più di una persona, anche se in momento non perfettamente simultanei (quindi, se riferita a una sola persona, a titolo di sfogo o confidenza, non è reato).

Secondo l’interpretazione ormai affermata da costante giurisprudenza, «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone».
L’aggravante del reato di diffamazione si spiega per via del fatto che il mezzo di diffusione utilizzato è idoneo «a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa».
Non vi è dubbio, infatti, che la bacheca di Facebook sia destinata ad essere «consultata da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica proprio dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante».

Non rileva il fatto che il profilo del soggetto che ha scritto il post o il commento offensivo sia chiuso e ristretto solo alla propria cerchia di amici. Né il fatto che a Facebook si possa accedere solo a seguito di registrazione.
Per la Corte, infatti, «la circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata)».

qui : http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-595-codice-penale-diffamazione l'articolo del codice penale
Mi sembra giusto...

Il fatto è che un mezzo virtuale "scatena" in molti una serie di cose che portano addosso ogni giorno, senza peraltro averle ben messe a fuoco.

E forse è questo il problema, il corretto uso di un mezzo, non tanto il mezzo in se e x se
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
Staff Forum
Ciao Fiammetta,

si, l'ho sentito. Proprio in queti giorni mi chiedevo se Trump riuscirà ad arrivare a fine mandato ( impeachment ? )...
per il discorso delle infiltrazioni o per altro?
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
Staff Forum
Mi sembra giusto...

Il fatto è che un mezzo virtuale "scatena" in molti una serie di cose che portano addosso ogni giorno, senza peraltro averle ben messe a fuoco.

E forse è questo il problema, il corretto uso di un mezzo, non tanto il mezzo in se e x se
Infatti è un uso corretto che dovrebbe attuarsi non scaricare la propria merda ( inside quella che si ha dentro per capirci ) verso illustri sconosciuti o conoscenza labili
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
Staff Forum
Vero, già decidendo di non giocare si vince in partenza....:)

A proposito di grillini.... inversione a U in autostrada ( belga ).... :rotfl:
Altro 3D da aprire :rotfl: appena finisco di metter a posto ...posto :rotfl:
 

Skorpio

Utente di lunga data
...

Infatti è un uso corretto che dovrebbe attuarsi non scaricare la propria merda ( inside quella che si ha dentro per capirci ) verso illustri sconosciuti o conoscenza labili
Si infatti...
Purtroppo c'è chi vede nel mezzo virtuale una sorta di strumento "vantaggioso" per lo scopo che dici, ed è davvero un peccato.

Primo, perche penso che le frustrazioni restino e anzi si acuiscano

Secondo, perché continuo a pensare che sia uno strumento straordinario che se ben usato può metter fuori cose di noi altrettanto "compresse" nel reale, ma positive, propositive, etc....
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
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Si infatti...
Purtroppo c'è chi vede nel mezzo virtuale una sorta di strumento "vantaggioso" per lo scopo che dici, ed è davvero un peccato.

Primo, perche penso che le frustrazioni restino e anzi si acuiscano

Secondo, perché continuo a pensare che sia uno strumento straordinario che se ben usato può metter fuori cose di noi altrettanto "compresse" nel reale, ma positive, propositive, etc....
Già starò mica diventando troppo saggia !? :p
 

Fiammetta

Amazzone! Embe'. Sticazzi
Staff Forum
Giammai :)

Sarà meglio insultarsi un po?

tanto poi si dice che era tutta una commedia x non "insaggirsi" troppo... E siamo a posto 😀
Il fatto è che chi insulta se poi viene insultato si offende :D come se le offese che ha fatto siano utili e meritevoli mentre quelle che ha ricevuto no ... quindi come vedi non si può nemmeno invitare ad appellarsi all'ironia che ai più manca, preferisco la saggezza anche se comprendo che è piuttosto démodé :D
 

Skorpio

Utente di lunga data
...

Il fatto è che chi insulta se poi viene insultato si offende :D come se le offese che ha fatto siano utili e meritevoli mentre quelle che ha ricevuto no ... quindi come vedi non si può nemmeno invitare ad appellarsi all'ironia che ai più manca, preferisco la saggezza anche se comprendo che è piuttosto démodé :D
Ma non è tutto.. :)

Si offende pure se non ti offendi x i suoi insulti 😀😀

Un po come dire: oh cazzo! Ti ho offeso eh?? Ma come... Manco te ne sei accorto delle MIE offese????

È un casino ahahahahah :)
 
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