Ma lui avrà messo entrambe come beneficiarie.
E liquidare entrambe è possibile se non viene intaccata la legittima.
Esiste una parte della eredità disponibile, come dimostra il testamento di Caprotti, titolare della Esselunga
Nelle sue ultime volontà, il patron del gruppo distribuisce il suo patrimonio, fissa la strategia aziendale, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E…
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Mmmmm..... dubito che abbia INDICATO i beneficiari.
Dalle scarne infos che ho letto negli articoli, due concetti (da legale) attirano la mia attenzione. Il primo, quello della "legittimazione ad agire". Non si fa menzione ad alcun processo né ad alcuna sentenza di Tribunale, eppure si menziona (oltre all'avvocato dell'amante) questa sorta di "premessa", che è una questione per così dire preliminare. Hai titolarità, o no, ad avere pretese nei miei confronti (miei in quanto assicurazione, non moglie)?
Il secondo concetto è quello del cd. "affetto stabile". Per quel che posso ricostruire ed immaginare sulla scorta di questi dati, credo che lui avesse stipulato una polizza sulla vita, che prevedeva dei rimborsi in favore di "n" soggetti, gli affetti per così dire "stabili". E che nella individuazione di questi soggetti si facesse riferimento ad una serie di parametri: in questo caso risulterebbe un contratto di locazione cointestato, ed è stato quanto è bastato per superare la questione preliminare di carenza di legittimazione ad agire (forse usato in modo un pò improprio, in questo caso, poiché non parlandosi di alcun processo credo che la questione sia stata sollevata solo in sede stragiudizale dalla assicurazione, poi non so eh: magari vi è stato un processo, o magari la causa è stata conciliata - o abbandonata e transatta - dopo che il giudice si è pronunciato in favore della titolarità del potere della amante di chiedere il rimborso).
Quindi nessuna eredità "da spartire", nessuna disposizione extra al di fuori delle cd. quote di legittima: semplicemente un soggetto "in più" da risarcire

.
Questo apre la strada ad altre riflessioni, secondo me, che instano nel fatto che stabile affetto può essere considerato (ma ripeto: non è stato in questo caso un principio consacrato da nessuna sentenza, a quanto pare, poi non so

) anche un soggetto che - in possesso di determinati requisiti - tale si ritenga, o si sia ritenuto. Ma l'affetto qui non c'entra una emerita cippa

Rileva la presenza di un contratto di locazione.
Quindi (a differenza dei titoli, che poi dà la stampa, e certi media, per dare rilievo alla notizia, per il che viaggiamo a livelli di informazione basati proprio sul far notizia a tutti i costi), non si tratta di risarcire un'amante. Cioè, sta roba non apre nessuna strada (se non magari ad eventuali "giochetti"

),. Semplicemente: costei rientrava o meno (per parametri diciamo "oggettivi") nella categoria degli affetti stabili, come tali legittimati a richiedere il risarcimento all'assicurazione? Ed evidentemente la risposta, in presenza di un contratto di locazione, è positiva. Il resto sono semplicemente distorsioni di certa stampa.