Grazie comunquePer il catasto potrei esserti d'aiuto ma di successioni non sono esperto
fatta ,per la dipartita dei miei genitori io ho messo tutto in mano ad un commercialista , per quelli di mia moglie ci ha pensato lei ,credo che l'indicazioni le ha avute all'agenzia del entrate per pagare il dovuto delle successione , poi è andata al catasto per intestarsi la sua parteSto compilando una successione on line al sito dell'Agenzia delle Entrate.
Qualcuno è esperto e sa darmi un'indicazione?
io ho bisogno di capire come compilare il quadro delle passività (un prestito personale) e che documenti allegare con la dichiarazione on line.fatta ,per las dipartita dei miei genitori io ho messo tutto in mano ad un commercialista , pere mia molgie ci ha pensato lei credo che l'indicazioni le ha avute all'agenzia del entrate per pagare il dovuto delle successione , poi è andata al catasto per intestarsi la sua parte
Non c'è tempo. Ho pochi giorni. E mi manca solo un'informazione.Non ti so rispondere nemmeno io...
Ci siamo affidati ad un professionista...
Io manco l isee precompilato faccio...
Se hai dubbi...io ti suggerirei di rivolgerti a chi lo fa di mestiere...ti costerà ma ti eviterà eventuali accertamenti futuri da parte dell' agenzia delle entrate...
Ipotizzo tu abbia già abbastanza problemi senza creartene degli altri..
Puoi rivolgerti anche ad un CAF (comunque meno costoso di un libero professionista).io ho bisogno di capire come compilare il quadro delle passività (un prestito personale) e che documenti allegare con la dichiarazione on line.
Ciao, sei riuscita a risolvere?Sto compilando una successione on line al sito dell'Agenzia delle Entrate.
Qualcuno è esperto e sa darmi un'indicazione?
Sei un notaio?Ciao, sei riuscita a risolvere?
No..sono un consulente finanziario e ho aiutato già un po’ di clienti in questo problematicheSei un notaio?
Grazie per la risposta.Puoi rivolgerti anche ad un CAF (comunque meno costoso di un libero professionista).
Se segui quello che indica AI in materia, per una passività da prestito personale da portare in detrazione normalmente devi allegare il contratto di finanziamento, con il piano di ammortamento (per individuare la quota ancora da rimborsare che puoi detrarre come passività dell'asse ereditario) e un'attestazione circa l'entità della parte di prestito ancora da rimborsare.
Normalmente, dovresti aver chiesto, quale erede, ed ottenuto dall'ente che ha erogato il prestito una dichiarazione nella quale viene attestato, alla data dell'apertura della successione (data di morte) quanto doveva ancora essere restituito rispetto al prestito originario. Se è una banca, ci possono mettere anche mesi, quindi va fatta per tempo.
Potrebbe bastare anche una lettera dell'ente che chiede il pagamento, magari allegando un estratto conto del dovuto.
In ogni caso, ai fini della denuncia di successione dovrebbe essere necessario compilare una specifica autodichiarazione che spieghi la storia del prestito e la documentazione allegata: quando è stato stipulato il prestito personale, con quale banca (filiale, ecc.), come è stata pagata, quale sia stata l'ultima rata pagata, ecc.
Altre informazioni le trovi sul motore di ricerca.
Ad esempio:
Dichiarazione di successione: spese deducibili (laleggepertutti.it)
I debiti del defunto
I debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, (MOD. 237) sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5).
I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario. In presenza di una passività che grava su più beni, occorre compilare tanti righi quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra gli stessi il valore totale delle passività. Se i beni e diritti sono compresi solo in parte nell’attivo ereditario la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. I debiti relativi al defunto e ad altre persone sono deducibili nei limiti della quota del defunto. In assenza di una specifica determinazione le quote si considerano uguali tra tutte le parti.
Spese mediche e chirurgiche
Sono deducibili le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze.
Dichiarazione di successione
Più precisamente, secondo quanto chiarito nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, è possibile inserire nella dichiarazione di successione:
Alla luce di quanto precede, le spese elencate dal lettore sono deducibili come passività, ad eccezione delle spese di amministrazione dell’immobile (a meno che non si tratti di oneri tributari o bancari) e delle spese di fornitura acqua (a meno che il fornitore non sia l’ente pubblico territoriale di riferimento). Per quanto concerne le spese legali sorte in virtù del procedimento di amministrazione di sostegno, è possibile inserirle come “altre passività”, purché sia compilato il citato mod. 327 (a meno che le spese non risultino da provvedimento giudiziale).
- spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi (codice 1);
- spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro (codice 2);
- mutui, contratti per l’acquisto di immobili compresi nell’attivo ereditario (codice 3);
- debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti). Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all’incasso nei quattro giorni prima dell’apertura della successione (codice 4);
- debiti inerenti l’esercizio di imprese (codice 5);
- debiti cambiari (codice 6);
- debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione (codice 7);
- rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari (codice 8);
- debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione,
- purché riguardanti un periodo anteriore a tale data (codice 9);
- somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi) (codice 10);
- legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso (ad esclusione del legato di cosa genericamente determinata – cod. GD nel quadro ER) In questo caso non vanno compilati i campi ‘Quota del defunto’ e ‘Progressivo cespite’ (codice 11);
- altre passività (codice 12).
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone
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Spero ti sia utile.
No, ho sempre 4 domande che non hanno trovato risposta. Ma chi me lo ha fatto fare...Ciao, sei riuscita a risolvere?
In realtà io non ti ho scritto nulla..ma se avessi bisogno di aiuto prova a chiedereNo, ho sempre 4 domande che non hanno trovato risposta. Ma chi me lo ha fatto fare...
Adesso studio quello che mi hai scritto
In pratica mia madre aveva fatto un prestito personale da 20mila euro per ridipingere casa e farsi fare un mobile su misura. Il prestito era a nome suo e veniva pagato a rate da un conto cointestato con suo marito (mio padre). Rimangono ancora 7mila euro da pagare, come emerge dalla dichiarazione della banca. Non trovo le fatture o ricevute su quei lavori.Puoi rivolgerti anche ad un CAF (comunque meno costoso di un libero professionista).
Se segui quello che indica AI in materia, per una passività da prestito personale da portare in detrazione normalmente devi allegare il contratto di finanziamento, con il piano di ammortamento (per individuare la quota ancora da rimborsare che puoi detrarre come passività dell'asse ereditario) e un'attestazione circa l'entità della parte di prestito ancora da rimborsare.
Normalmente, dovresti aver chiesto, quale erede, ed ottenuto dall'ente che ha erogato il prestito una dichiarazione nella quale viene attestato, alla data dell'apertura della successione (data di morte) quanto doveva ancora essere restituito rispetto al prestito originario. Se è una banca, ci possono mettere anche mesi, quindi va fatta per tempo.
Potrebbe bastare anche una lettera dell'ente che chiede il pagamento, magari allegando un estratto conto del dovuto.
In ogni caso, ai fini della denuncia di successione dovrebbe essere necessario compilare una specifica autodichiarazione che spieghi la storia del prestito e la documentazione allegata: quando è stato stipulato il prestito personale, con quale banca (filiale, ecc.), come è stata pagata, quale sia stata l'ultima rata pagata, ecc.
Altre informazioni le trovi sul motore di ricerca.
Ad esempio:
Dichiarazione di successione: spese deducibili (laleggepertutti.it)
I debiti del defunto
I debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, (MOD. 237) sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5).
I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario. In presenza di una passività che grava su più beni, occorre compilare tanti righi quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra gli stessi il valore totale delle passività. Se i beni e diritti sono compresi solo in parte nell’attivo ereditario la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. I debiti relativi al defunto e ad altre persone sono deducibili nei limiti della quota del defunto. In assenza di una specifica determinazione le quote si considerano uguali tra tutte le parti.
Spese mediche e chirurgiche
Sono deducibili le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze.
Dichiarazione di successione
Più precisamente, secondo quanto chiarito nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, è possibile inserire nella dichiarazione di successione:
Alla luce di quanto precede, le spese elencate dal lettore sono deducibili come passività, ad eccezione delle spese di amministrazione dell’immobile (a meno che non si tratti di oneri tributari o bancari) e delle spese di fornitura acqua (a meno che il fornitore non sia l’ente pubblico territoriale di riferimento). Per quanto concerne le spese legali sorte in virtù del procedimento di amministrazione di sostegno, è possibile inserirle come “altre passività”, purché sia compilato il citato mod. 327 (a meno che le spese non risultino da provvedimento giudiziale).
- spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi (codice 1);
- spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro (codice 2);
- mutui, contratti per l’acquisto di immobili compresi nell’attivo ereditario (codice 3);
- debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti). Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all’incasso nei quattro giorni prima dell’apertura della successione (codice 4);
- debiti inerenti l’esercizio di imprese (codice 5);
- debiti cambiari (codice 6);
- debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione (codice 7);
- rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari (codice 8);
- debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione,
- purché riguardanti un periodo anteriore a tale data (codice 9);
- somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi) (codice 10);
- legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso (ad esclusione del legato di cosa genericamente determinata – cod. GD nel quadro ER) In questo caso non vanno compilati i campi ‘Quota del defunto’ e ‘Progressivo cespite’ (codice 11);
- altre passività (codice 12).
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone
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Spero ti sia utile.
scusa, quello che mi ha scritto Alphonse...In realtà io non ti ho scritto nulla..ma se avessi bisogno di aiuto prova a chiedere
Non sono espertissimo ma se hai tempo fino a lunedì, mi rivolgerò ad un mio collaboratore che mi potrà aiutare..ma da non esperto ti direi: il finanziamento devi indicarlo in dichiarazione di successione..gli eredi subentrano al defunto sia per le attività che per le passività. Anche se il conto di appoggio è cointestato, se il finanziamento era solo a nome di tua mamma, devo inserirlo al 100%. Non credo sia necessario recuperare fatture o altro..già la banca ti indica il residuo. Comunque lunedì ti farò sapere. Magari ti scrivo in privatoIn pratica mia madre aveva fatto un prestito personale da 20mila euro per ridipingere casa e farsi fare un mobile su misura. Il prestito era a nome suo e veniva pagato a rate da un conto cointestato con suo marito (mio padre). Rimangono ancora 7mila euro da pagare, come emerge dalla dichiarazione della banca. Non trovo le fatture o ricevute su quei lavori.
Io non so:
a) se lo posso mettere nella dichiarazione di successione
b) se lo devo mettere nella dichiarazione di successione
c) come compilare il menù a tendina dove c'è scritto "cespiti" che compare se scelgo "debiti verso aziende o istituti di credito" (a meno che non scelga la voce generica "altre passività" allora cespiti non compare più
d) la quota di possesso del defunto (è 1/1 visto che il prestito è a nome suo o è 1/2 visto che il conto è cointestato.
La informazioni che si trovano in giro per la rete sono davvero parziali.
Sono in alto mare.
Ma a parte il CAF, visto che non do da fare tutta la dichiarazione, ma che cerco solo una consulenza, a che tipo di professionista potrei rivolgermi? Avvocato, commercialista, geometra?
Ti ho scritto in privatoGrazie mille.