Allora scusami Persa/Ritrovata.
Non può mica forzarti a vendere la tua quota del 50%.
Ad ogni modo lui può comunque vendere il suo 50% a qualcuno, ? ammesso che ci sia un acquirente tanto pazzo da dargli dei soldi per una casa di cui non ha modo di utilizzare, ? visto che con la Separazione e Divorzio il diritto di godimento ce l?hai tu ? ed è opinabile anche all?acquirente.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Casa coniugale
Codice civile (1942) art. 155
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare e' opponibile al terzo acquirente dell'immobile in virtu' di atto trascritto successivamente alla trascrizione dell'assegnazione.
Cassazione civile sez. I, 27 maggio 1995, n. 5902
Foro it. 1996,I, 184
Riv. notar. 1996, 875
In sostanza, se tuo marito vuole vendere il suo 50% può farlo anche domani, ? ma il nuovo acquirente, sarà tenuto a pagare metà dell?imposta sulla casa ? e guardare la sua comproprietà dal suo binocolo.
Per i figli non si tiene conto della maggiore età, .... ma della loro autosufficienza. Questo campo è continuamente aggiornato da nuove sentenze ogni anno; ne ho una abbastanza recente:
MATRIMONIO
Diritti e doveri dei coniugi
Codice civile (1942) art. 147
Codice civile (1942) art. 148
Codice civile (1942) art. 155
LS 1 dicembre 1970 n. 898 art. 6 l.
Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato "iure proprio" ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio.
Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320
L. c. D. B.
Giust. civ. Mass. 2005, f. 5
PS: guarderò ancora in giro ? se c?è qualcosa di nuovo. Da quello che mi ricordo finquando il figlio ha la residenza da te tu continui a godere della proprietà e di altre ... diciamo "agevolazioni".