Allora ti rispondo.
Ma se tra un mese torna fuori l‘argomento negli stessi termini, non risponderò più.
Le leggi sono leggi umane, non comandamenti che si credono dettati da Dio e quindi indiscutibili.
Ogni legge è un tentativo di dare regole alla realtà, al momento della stesura e poi approvazione, in coerenza con il contesto dei codici e modificando la legge precedente.
La legge a cui qui si sta facendo riferimento è la legge sulla violenza sessuale e doveva tenere conto anche delle consuetudini di alcune zone di Italia.
Precedentemente (sintetizzo) la legge distingueva tra violenza carnale e atti di libidine violenta. Per la seconda fattispecie (

legalese usato da chi non ha studi) erano previste pene molto più leggere. Questo perché era finalità proteggere la riproduzione e quindi la discendenza e il controllo delle famiglie. Al punto che vi era anche l’attenuante dell’omicidio per cause d’onore e la estinzione del reato di violenza carnale con il matrimonio.
Le violenze sessuali erano reati non contro la persona.
Rovesciando completamente la visione e rendendo tutto stupro e reato contro la persona, era necessario trovare una età di compromesso che tutelasse chi decideva di fare sesso volontariamente, evitando che, essendo minorenne, potessero intervenire i genitori, denunciando il fidanzato. Per questo ci sono stati vivaci confronti per stabilire una età del consenso e la differenza di età. Da qui deriva 14 e +4, quindi 18, per il partner più anziano.
Quindi non è una cosa incisa nella pietra, come tutte le leggi, ma il risultato di confronti e compromessi. E si è tenuto conto che ancora al tempo vi era ca consuetudine della fuitina e che non si sarebbero potuto rendere automaticamente idealmente stupratori tanti padri di famiglia.