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Chiariamo bene le cose, perché mi pare che si sia parecchia ma parecchia confusione sull'argomento.
La legge 194 dice (cfr. Gazzetta Ufficiale):
Articolo 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
- quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Quindi inequivocabilmente il cosiddetto "aborto terapeutico" È una IVG.
È non può essere che così: lo Stato mica obbliga una donna ad abortire, anche se è a rischio!
Per lo stesso principio per cui lo Stato non obbliga i testimoni di Geova a subire una trasfusione di sangue.
È la donna che lo chiede: è una scelta sua! Ergo: IVG, secondo definizione.
End of.