Sentenza sorprendente

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emmanuelle arsan

Utente di lunga data
Io da ignorante sapevo che se i redditi non sono pari, il coniuge più ricco doveva assicurare uno stile di vita il più vicino possibile a quello del matrimonio... per farla breve, se io guadagno 5000 euri al mese, e mia moglie 1500, a me sembra strano che non debba corrispondere nulla.
FATURA A CASA.

Nella giurisprudenza della Corte di legittimità si trova costantemente affermato il principio secondo il quale condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 4 aprile 1998, n. 3490; Cass. 14 agosto 1997, n. 7630; Cass. 27 giugno 1997, n. 5762).

Pertanto il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e soltanto all'esito di questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura dello stesso (cfr. Cass. 27 giugno 1997, n. 5762).

Il giudice, ritenuto il diritto all'assegno di mantenimento, al fine di valutare la congruità dello stesso deve:
1. prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante;
2. accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127).

I principali criteri di determinazione possono così riassumersi:
A) proporzione alle sostanze dell'obbligato: deve considerarsi non solo la situazione economica al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche il complesso della situazione economica, in relazione alla sua capacità economica nelle varie epoche anteriori alla decorrenza dell'assegno, con specifico riguardo alla sua attività lavorativa (cfr. Cass. 29 marzo 2000, n. 3792, secondo la quale è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi). La determinazione del reddito può aversi per via deduttiva, attraverso l'esame della dichiarazione dei redditi, sia attraverso l'accertamento compiuto dagli ufficiali fiscali, sia attraverso la considerazione che il coniuge pur non risultando avere beni propri o una propria fonte di guadagno, è tuttavia in grado di condurre una vita agiata. Deve anche tenersi conto di ciò che l'obbligato riceve dai genitori (cfr. Cass.26 giugno 1996, n. 5916) durante il matrimonio e che si protraggono in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità;

B) condizioni economiche del beneficiario: il bisogno del coniuge può essere sia totale che parziale, cioè dato dalla differenza tra il reddito di lavoro o patrimoniale del coniuge che deve essere mantenuto e quello di colui che è tenuto al mantenimento (Cass. 21 aprile 2000, n. 5253). Con riferimento alle condizioni dell'istante, vengono espressamente inclusi tra gli elementi che rappresentano un'utilità economicamente valutabile: 1) l'ottenuto godimento della casa coniugale (Cass. 30.1.1992, n. 961); 2) la disponibilità del prezzo dell'alienazione di un immobile (Cass. 2.7.1994, n. 6774); 3) i redditi di qualsiasi natura ed i cespiti in godimento diretto (Cass. 13.1.1987, n. 170). Quando il coniuge separato costituisca un nuovo rapporto di convivenza caratterizzata dalla stabilità, è corretto attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del suo diritto al mantenimento da parte dell'altro coniuge, alle prestazioni di assistenza che gli vengano corrisposte da parte del convivente more uxorio, quando esse escludano o riducano lo stato di bisogno, a condizione che abbiano carattere di stabilità ed affidabilità (cfr. Cass. 4.4.1998, 3503; conf. Cass. 5.6.1997, n. 5024);

C) altre circostanze ex art. 156, II co., cod. civ.: la norma contempla quelle situazioni in cui, pur in presenza di una possibilità di lavoro per il coniuge beneficiario, questi, cui non è addebitabile la separazione, non può essere costretto a ridimensionare e a trasformare un sistema di vita, soprattutto quando, vista l'età in genere matura, non gli è possibile dare inizio o riprendere una attività lavorativa. Identica la ratio della sentenza della Cassazione 12 aprile 2001, n. 5492, laddove spiega che l'assegno di mantenimento deve essere concesso al coniuge per assicurargli il pregresso tenore di vita senza costringerlo a tal fine ad alienare il proprio patrimonio immobiliare. La Cassazione ha anche spiegato che se prima della separazione i coniugi avevano concordato o anche solo tacitamente accettato che uno dei due non lavorasse, l'accordo può conservare efficacia anche durante la separazione, tendendo la disciplina della separazione ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza (Cass. 18.8.1994, n. 7437). Si è, infatti, affermato che l'attitudine al lavoro del coniuge separato acquista rilievo non in senso astratto, quale generica possibilità di reperire e svolgere una qualunque attività lavorativa, ma soltanto se si traduca in una effettiva possibilità di svolgere un lavoro retribuito, valutati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. 17.10.1989);

D) utilizzazione della casa familiare: il giudice, nel determinare l'assegno di mantenimento, potrà contenerne l'ammontare, stabilendo che il coniuge beneficiario potrà disporre della casa coniugale e del relativo arredo. L'art. 155, IV co., cod., civ., dispone che "l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ed ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli"; secondo autorevole dottrina per casa familiare deve intendersi "luogo o dimora abituale della famiglia … e si identifica topograficamente con la residenza della famiglia" . Circa l'arredo, si ritiene che il giudice potrà assegnarlo alla moglie salvo quella parte di esso che è strettamente necessaria al marito cui sia addebitata la separazione
 

emmanuelle arsan

Utente di lunga data
Io da ignorante sapevo che se i redditi non sono pari, il coniuge più ricco doveva assicurare uno stile di vita il più vicino possibile a quello del matrimonio... per farla breve, se io guadagno 5000 euri al mese, e mia moglie 1500, a me sembra strano che non debba corrispondere nulla.
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Persa/Ritrovata

Utente di lunga data
ma non disciplina i contratti prematrimoniali. se disciplinasse qualche aspetto e ci fossero delle carenze, queste potrebbero essere colmate dalla volontà delle parti.
Io non sono competente e vado per logica e memore di qualche lettura, ma i contratti prematrimoniali disciplinano il matrimonio che è già soggetto a legislazione specifica.
 

Nobody

Utente di lunga data
Guarda che non era una gara, anche perchè non potrei competere... volevo solo sapere una cosa di cui non ero sicuro. Piuttosto che postare tutto quel papiro potevi spiegarmelo con parole tue.

Comunque mi sembra di capire che:

Pertanto il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e soltanto all'esito di questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura dello stesso

pensavo giusto. Se uno guadagna 5000 euro e l'altro 1500, l'assegno va corrisposto.
 
O

Old Anna A

Guest
Io non sono competente e vado per logica e memore di qualche lettura, ma i contratti prematrimoniali disciplinano il matrimonio che è già soggetto a legislazione specifica.
puoi fare tutti i contratti prematrimoniali che vuoi, fermo restando il fatto che non hanno alcuna valenza legale.
 
O

Old Asudem

Guest
Sapete che quel pirla del mio ex quando ci siam separati mi voleva chiedere gli alimenti?
 

emmanuelle arsan

Utente di lunga data
Io non sono competente e vado per logica e memore di qualche lettura, ma i contratti prematrimoniali disciplinano il matrimonio che è già soggetto a legislazione specifica.
i contratti prematrimoniali tendono a regolare per lo + quello che succede dopo il matrimonio, o meglio gli aspetti patrimoniali del dopo. Nel nostro ordinamento non si può disporre di diritti che riguardano uno status che non hai ancora...ed il diritto agli alimenti e/o al mantenimento nascono con la separazionez. Avviene lo stesso con il divieto dei patti successori: non puoi disporre di un'eredità che non hai perchè la qualifica di erede si acquista solo quando c'è un dante causa (morto)
 

emmanuelle arsan

Utente di lunga data
Guarda che non era una gara, anche perchè non potrei competere... volevo solo sapere una cosa di cui non ero sicuro. Piuttosto che postare tutto quel papiro potevi spiegarmelo con parole tue.

Comunque mi sembra di capire che:

Pertanto il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e soltanto all'esito di questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura dello stesso

pensavo giusto. Se uno guadagna 5000 euro e l'altro 1500, l'assegno va corrisposto.
mi conosci troppo bene per sapere che non l'ho presa come una gara (e tra chi poi? tu hai una laurea in fisica, io in giurisprudenza). Solo, per completezza di informazione ho pensato che fosse il caso che leggessi il tutto. Non volevo offenderti o indispettirti.
 

Fedifrago

Utente di lunga data
A me sembra, invece, che abbia chiarito che ben più grave del sesso è l'inganno.
Poi il sesso c'è stato ...a chi vogliono darla a bere?
Siete le solite malelingue....


Comunque bastava dimostrare che la moglie ne fosse a conoscenza (e mi par strano non lo fosse se facevano vacanze insieme e non solo cenette) e non avrebbe avuto l'addebito....
 

Amoremio

Utente di lunga data
Siete le solite malelingue....


Comunque bastava dimostrare che la moglie ne fosse a conoscenza (e mi par strano non lo fosse se facevano vacanze insieme e non solo cenette) e non avrebbe avuto l'addebito....
nell'articolo che ho letto io, più che di vacanze parlavano di un viaggio di lavoro in cui, peculiarmente, avevano potuto usufruire di una sola stanza.
so' un macello 'ste aziende in crisi!
 

Persa/Ritrovata

Utente di lunga data
i contratti prematrimoniali tendono a regolare per lo + quello che succede dopo il matrimonio, o meglio gli aspetti patrimoniali del dopo. Nel nostro ordinamento non si può disporre di diritti che riguardano uno status che non hai ancora...ed il diritto agli alimenti e/o al mantenimento nascono con la separazionez. Avviene lo stesso con il divieto dei patti successori: non puoi disporre di un'eredità che non hai perchè la qualifica di erede si acquista solo quando c'è un dante causa (morto)
Beh in america sono molto più ampi: stabiliscono tempi e luoghi di residenza comune e perfino frequenza del debito coniugale...
 

Nobody

Utente di lunga data
mi conosci troppo bene per sapere che non l'ho presa come una gara (e tra chi poi? tu hai una laurea in fisica, io in giurisprudenza). Solo, per completezza di informazione ho pensato che fosse il caso che leggessi il tutto. Non volevo offenderti o indispettirti.
Non ero nè l'uno nè l'altro
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
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