Io non capisco come vi vengano in mente queste fantasie.
Sentenza di Riferimento: Cassazione n. 28815/2008
La sentenza di riferimento è Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 28815 del 16 luglio 2008 (depositata il 17 luglio 2008).
Il Principio Stabilito
La Cassazione, con questa pronuncia, ha chiarito e ampliato il concetto di "sostituzione ad altra persona" di cui all'Art. 609-bis c.p., stabilendo che esso non si limita al solo scambio di persona fisica, ma include anche la simulazione di un'identità fittizia.
Il Fatto: Nel caso specifico esaminato dalla Corte, l'imputato aveva intrattenuto una relazione sessuale con la vittima dopo essersi attribuito una falsa identità personale, mentendo sul proprio nome, sulla propria qualifica professionale e sul suo stato civile.
La Decisione: La Corte ha ritenuto che il reato di violenza sessuale fosse configurato, poiché l'inganno non riguardava le semplici "qualità" del soggetto (es. la ricchezza), ma la sua identità nucleare come partner relazionale.
La Tesi: Il consenso della vittima era stato prestato non alla persona fisica dell'imputato, ma a una figura fittizia e inesistente creata ad arte. Di conseguenza, il consenso all'atto sessuale è stato considerato radicalmente nullo (tamquam non esset, come se non fosse mai stato dato), integrando l'assenza di consenso richiesta per la condanna.
Questa sentenza è un pilastro per sostenere che la creazione di una falsa identità totale (generalità, status e professione) allo scopo di indurre l'atto sessuale è equiparabile alla violenza sessuale.