Dispositivo dell'art. 433 Codice Civile
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LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia →
Titolo XIII - Degli alimenti
All'obbligo di prestare gli
alimenti(1) sono tenuti, nell'ordine
(2):
- 1) il coniuge [51, 156](3);
- 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali](4);
- 3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti(5);
- 4) i generi e le nuore [434];
- 5) il suocero e la suocera(6);
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439](7).
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Note
(1) Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico (così Bianca). Essi trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà (
art. 2 Cost.).
Il diritto che ne consegue è un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile (secondo il dettato dell'
art. 2934 del c.c., co. II), inalienabile ed impignorabile; viene qualificato come obbligazione di durata.
(2) Deve precisarsi come l'obbligo gravi
in primis in capo al donatario (
art. 437 del c.c.,
art. 769 del c.c.), ed anche - nel solo caso di adozione di persone maggiori d'età - in capo all'adottante ex
art. 436 del c.c..
L'elencazione tassativa non vige imperativamente per l'alimentando, il quale potrà ben rivolgersi a chi - tra gli obbligati - gli offra maggiori garanzie di adempimento.
(3) L'obbligo alimentare perdura finché vi è il matrimonio (quindi anche in caso di separazione); in caso di divorzio esso viene a cessare, ma potrà essere sostituito dall'assegno divorzile.
(4) Sono inclusi tutti gli adottivi: tanto gli adottati dopo la maggiore età, quanto i minori adottati in casi particolari.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha totalmente parificato i figli naturali a quelli legittimi.
(5) L'obbligo alimentare dei genitori è sussidiario, almeno temporalmente e limitatamente all'ampiezza degli effetti, rispetto all'obbligo di mantenimento (che sussisterà finché i figli non siano in grado di provvedere a se stessi, soddisfacendo ogni esigenza di vita, mentre gli alimenti dipendono dal bisogno e sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze più elementari).
(6) L'affinità deriva solo da matrimonio e non da adozione.
(7) Stante la totale equiparazione tra fratelli (di cui alla legge n. 219 del 10 dicembre 2012), sono inclusi i figli nati fuori dal matrimonio e quelli il cui rapporto derivi da adozione piena (cd. legittimante).
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-xiii/art433.html