“Per i docenti assunti con contratto a tempo determinato – sino al 31 agosto o al 30 giugno – l’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione viene corrisposta interamente per il primo mese di malattia, al 50% nel secondo e terzo mese e senza retribuzione nei mesi successivi.
Per i docenti con supplenze brevi – nominati da graduatorie d’istituto – , l’assenza per malattia, nei limiti della durata del contratto, può essere fruita per un massimo di 30 giorni annuali e la retribuzione percepita dal lavoratore è pari al 50%.
Nel caso in cui il docente – lavoratore soffra di gravi patologie – certificate – che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per malattia vengono esclusi dal computo, così come i ricoveri ospedalieri, i day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie. Per tali periodi, infatti, spetta al lavoratore l’intera retribuzione, senza decurtazione alcuna.
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato, al contrario, la durata massima dell’assenza per malattia è stabilita in 18 mesi ( corrispondenti a 548 gg.), sia se viene fruita in un unico periodo senza soluzione di continuità, sia se viene frazionata in più periodi. Bisogna precisare che in questo ultimo caso – assenza per malattia fruita in più periodi -, per il conteggio delle assenze si sommano tutti i periodi richiesti dal docente nel triennio precedente rispetto all’ultimo evento morboso, che rappresenta pertanto un arco temporale mobile, che va verificato di volta in volta. Il risultato ottenuto, definito anche “somma economica”, permette di determinare con estrema certezza sia il numero complessivo dei giorni di malattia fruiti, all’interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore.
In caso di assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica.
Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di gravità, il docente può chiedere a domanda un ulteriore periodo di 18 mesi senza alcuna retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto.
ecc
di Cettina Calì
www.edscuola.eu
.