Non serve a niente, visto l'interpretazione della corte costituzionale (sent. 308 del30 luglio 2008)
Fin dall’inizio la norma è apparsa di dubbia costituzionalità con riferimento alle ipotesi sub c) e d). Ed infatti alcuni giudici hanno rimesso la valutazione alla Consulta, la quale però ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata stabilendo che:
- l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l’istituto è sorto.
- La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono tuttavia essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
- Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell’ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.
Secondo la giurisprudenza della cassazione e della Corte Cost.
In pratica, se l'assegnazione della casa è stata attribuita alla moglie perchè affidataria , questa mantiene il diritto di abitare nella vecchia casa coniugale, e di viverci con chi vuole, a meno che il padre dei bambini non dimostri che la convivenza con il compagno non sia di nocimento ai figli.
sempre in pratica, la perdita alla abitazione della casa l'ex moglie la perde solo se non ha figli.
Vi dirò di più, un mio collega ha avuto un caso in cui il marito, sulla base del 155 bis, visto che l'ex moglie si era risposata con un nuovo compagno, ha chiesto tramite ricorso la restituzione della casa (interamente di suo proprietà). Niente da fare: al momento dell'udienza, l'ex moglie si è presentata con un atto di separazione dal secondo coniuge. Il primo marito ha perso la causa e ha pure pagato le spese!!!