Ne sono certa.
Ma la reazione, alla conferma della necessità del consenso, ha suscitato reazioni scomposte.
Non è successo solo qui.
La necessità del consenso in linea di principio non credo che venga contestato dagli uomini. Se non pensi così, opti per commettere uno stupro, compiere una sopraffazione, che lascia segni, normalmente. O l'uso di sostanze, di norma rilevabili clinicamente.
Il problema non è tanto sul consenso dato "prima" quanto su quello ritirato nel "mentre", che talvolta - in realtà - è un consenso ritirato "dopo". Cioè, superata l'immediatezza ci si ripensa e si dice che "si erano dati segnali di diniego che non erano stati compresi", spostando il momento del rifiuto all'indietro nel tempo. A pensare male, es. per sopravvenuta vergogna o ripensamento o, addirittura, per convenienza (ottenere un risarcimento).
Se ci si pensa bene, è qualcosa di paragonabile (come schema comportamentale) a quello che avviene quando si giustifica il tradimento dicendo che si erano mandati "segnali" (di insofferenza e/o disagio) che non erano stati percepiti, una comune forma di giustificazione (riportata spessissimo in casi su questo forum). In quelle situazioni, come vengono prospettate, si entra in una zona "grigia" dove vi sono ampi spazi interpretativi anche opinabili. su cosa sia realmente accaduto.
Tradizionalmente, le forme di difesa da accuse di violenza sessuale nei confronti di donne si basavano su elementi indiziari basati sulle circostanze e comportamenti "discutibili" della vittima (es. per una donna andare in camera di albergo di un uomo in tarda ora, dopo avere trascorso la serata insieme a cena e poi in locali). Nel tempo, non sono stati considerati più tanto convincenti come prima (famoso il caso del pugile Mike Tyson, nel luglio del 1991, che venne condannato a 6 anni di carcere, dei quali ne scontò all'incirca la metà).
C'è stato (7 o 8 anni fa) un caso simile innanzi la Sezioni Unite della Cassazione Penale, in cui si è trattato di un caso di violenza sessuale nei confronti di una escort in un noto hotel di Milano.
Negli ultimi anni (un decennio almeno) i giovani hanno pensato che, avendo a disposizione i cellulari, potevano facilmente fare dei video che (ritenevano) li mettessero al riparo di accuse di violenze sessuali (come nel processo a carico del figlio di Grillo ed il gruppetto di suoi amici, in Sardegna nell'estate del 2019, conclusosi nel settembre scorso in primo grado con condanne fino ad 8 anni). Anche quello non risulta decisivo.
In quei casi, seppure l'apparenza possa indicare un presunto consenso (nel senso dell'assenza di manifestazioni di diniego esplicito desumibili dai video girati) si gioca tutto sul fatto che il consenso debba essere esplicito e non dato in condizioni di alterazione psico-fisica.
Neppure conta che, nei giorni successivi, (secondo quanto riportato dalla stampa) la vittima non avesse manifestato apparente disagio nell'immediatezza (andò a prendere lezioni di surf) ma solo a distanza di alcuni giorni avesse raccontato ad amiche quanto accaduto. Poi, si era sottoposta ad esami medici che non evidenziarono segni fisici inequivocabili di violenza sessuale. Per la precisione, furono riscontrati elementi compatibili con rapporti sessuali avvenuti di recente, ma non tali da provare alcuna costrizione.
La condanna degli imputati sarebbe stata basata sulla testimonianza della vittima ed alcuni elementi indiziari: chat tra quelli che erano stati presenti, il contesto di consumo di alcol nel locale frequentato e dove si erano incontrati, la tarda ora del trasferimento nel villino, rapporti sessuali con plurimi soggetti.
Di certo, un impianto accusatorio che verrà riesaminato in appello, contando su diverse interpretazioni degli elementi indiziari.