Consenso

ParmaLetale

Utente cornasubente per diritto divino
L’ho scritto.
Prima se hai ammazzato, vieni ammazzato, se hai rotto un braccio, ti verrà rotto un braccio. Dopo puoi pagare.
Si ma solo se da classe superiore accoppi uno di classe inferiore. Se classe superiore rompe braccio a classe superiore, gli viene rotto il braccio
 

hammer

Utente di lunga data
Eh...l'sm non è stropicciare rudemente :D :D

Quattro schiaffi al culo, due corde , un paio di manette, qualche toys. Vabbè.

L'sm riguarda il piacere e il dolore. ;)
Già.
Ammetto la mia totale incompetenza nella teoria e nella pratica. ;)
 

Brunetta

Utente di lunga data
Si ma solo se da classe superiore accoppi uno di classe inferiore. Se classe superiore rompe braccio a classe superiore, gli viene rotto il braccio
Certo.
Ma stiamo parlando di Hammurabi, mica del codice penale attuale.
 

Alphonse02

Utente di lunga data
Ne sono certa.
Ma la reazione, alla conferma della necessità del consenso, ha suscitato reazioni scomposte.
Non è successo solo qui.
La necessità del consenso in linea di principio non credo che venga contestato dagli uomini. Se non pensi così, opti per commettere uno stupro, compiere una sopraffazione, che lascia segni, normalmente. O l'uso di sostanze, di norma rilevabili clinicamente.

Il problema non è tanto sul consenso dato "prima" quanto su quello ritirato nel "mentre", che talvolta - in realtà - è un consenso ritirato "dopo". Cioè, superata l'immediatezza ci si ripensa e si dice che "si erano dati segnali di diniego che non erano stati compresi", spostando il momento del rifiuto all'indietro nel tempo. A pensare male, es. per sopravvenuta vergogna o ripensamento o, addirittura, per convenienza (ottenere un risarcimento).

Se ci si pensa bene, è qualcosa di paragonabile (come schema comportamentale) a quello che avviene quando si giustifica il tradimento dicendo che si erano mandati "segnali" (di insofferenza e/o disagio) che non erano stati percepiti, una comune forma di giustificazione (riportata spessissimo in casi su questo forum). In quelle situazioni, come vengono prospettate, si entra in una zona "grigia" dove vi sono ampi spazi interpretativi anche opinabili. su cosa sia realmente accaduto.

Tradizionalmente, le forme di difesa da accuse di violenza sessuale nei confronti di donne si basavano su elementi indiziari basati sulle circostanze e comportamenti "discutibili" della vittima (es. per una donna andare in camera di albergo di un uomo in tarda ora, dopo avere trascorso la serata insieme a cena e poi in locali). Nel tempo, non sono stati considerati più tanto convincenti come prima (famoso il caso del pugile Mike Tyson, nel luglio del 1991, che venne condannato a 6 anni di carcere, dei quali ne scontò all'incirca la metà).
C'è stato (7 o 8 anni fa) un caso simile innanzi la Sezioni Unite della Cassazione Penale, in cui si è trattato di un caso di violenza sessuale nei confronti di una escort in un noto hotel di Milano.

Negli ultimi anni (un decennio almeno) i giovani hanno pensato che, avendo a disposizione i cellulari, potevano facilmente fare dei video che (ritenevano) li mettessero al riparo di accuse di violenze sessuali (come nel processo a carico del figlio di Grillo ed il gruppetto di suoi amici, in Sardegna nell'estate del 2019, conclusosi nel settembre scorso in primo grado con condanne fino ad 8 anni). Anche quello non risulta decisivo.

In quei casi, seppure l'apparenza possa indicare un presunto consenso (nel senso dell'assenza di manifestazioni di diniego esplicito desumibili dai video girati) si gioca tutto sul fatto che il consenso debba essere esplicito e non dato in condizioni di alterazione psico-fisica.
Neppure conta che, nei giorni successivi, (secondo quanto riportato dalla stampa) la vittima non avesse manifestato apparente disagio nell'immediatezza (andò a prendere lezioni di surf) ma solo a distanza di alcuni giorni avesse raccontato ad amiche quanto accaduto. Poi, si era sottoposta ad esami medici che non evidenziarono segni fisici inequivocabili di violenza sessuale. Per la precisione, furono riscontrati elementi compatibili con rapporti sessuali avvenuti di recente, ma non tali da provare alcuna costrizione.

La condanna degli imputati sarebbe stata basata sulla testimonianza della vittima ed alcuni elementi indiziari: chat tra quelli che erano stati presenti, il contesto di consumo di alcol nel locale frequentato e dove si erano incontrati, la tarda ora del trasferimento nel villino, rapporti sessuali con plurimi soggetti.
Di certo, un impianto accusatorio che verrà riesaminato in appello, contando su diverse interpretazioni degli elementi indiziari.
 

Brunetta

Utente di lunga data
La necessità del consenso in linea di principio non credo che venga contestato dagli uomini. Se non pensi così, opti per commettere uno stupro, compiere una sopraffazione, che lascia segni, normalmente. O l'uso di sostanze, di norma rilevabili clinicamente.

Il problema non è tanto sul consenso dato "prima" quanto su quello ritirato nel "mentre", che talvolta - in realtà - è un consenso ritirato "dopo". Cioè, superata l'immediatezza ci si ripensa e si dice che "si erano dati segnali di diniego che non erano stati compresi", spostando il momento del rifiuto all'indietro nel tempo. A pensare male, es. per sopravvenuta vergogna o ripensamento o, addirittura, per convenienza (ottenere un risarcimento).

Se ci si pensa bene, è qualcosa di paragonabile (come schema comportamentale) a quello che avviene quando si giustifica il tradimento dicendo che si erano mandati "segnali" (di insofferenza e/o disagio) che non erano stati percepiti, una comune forma di giustificazione (riportata spessissimo in casi su questo forum). In quelle situazioni, come vengono prospettate, si entra in una zona "grigia" dove vi sono ampi spazi interpretativi anche opinabili. su cosa sia realmente accaduto.

Tradizionalmente, le forme di difesa da accuse di violenza sessuale nei confronti di donne si basavano su elementi indiziari basati sulle circostanze e comportamenti "discutibili" della vittima (es. per una donna andare in camera di albergo di un uomo in tarda ora, dopo avere trascorso la serata insieme a cena e poi in locali). Nel tempo, non sono stati considerati più tanto convincenti come prima (famoso il caso del pugile Mike Tyson, nel luglio del 1991, che venne condannato a 6 anni di carcere, dei quali ne scontò all'incirca la metà).
C'è stato (7 o 8 anni fa) un caso simile innanzi la Sezioni Unite della Cassazione Penale, in cui si è trattato di un caso di violenza sessuale nei confronti di una escort in un noto hotel di Milano.

Negli ultimi anni (un decennio almeno) i giovani hanno pensato che, avendo a disposizione i cellulari, potevano facilmente fare dei video che (ritenevano) li mettessero al riparo di accuse di violenze sessuali (come nel processo a carico del figlio di Grillo ed il gruppetto di suoi amici, in Sardegna nell'estate del 2019, conclusosi nel settembre scorso in primo grado con condanne fino ad 8 anni). Anche quello non risulta decisivo.

In quei casi, seppure l'apparenza possa indicare un presunto consenso (nel senso dell'assenza di manifestazioni di diniego esplicito desumibili dai video girati) si gioca tutto sul fatto che il consenso debba essere esplicito e non dato in condizioni di alterazione psico-fisica.
Neppure conta che, nei giorni successivi, (secondo quanto riportato dalla stampa) la vittima non avesse manifestato apparente disagio nell'immediatezza (andò a prendere lezioni di surf) ma solo a distanza di alcuni giorni avesse raccontato ad amiche quanto accaduto. Poi, si era sottoposta ad esami medici che non evidenziarono segni fisici inequivocabili di violenza sessuale. Per la precisione, furono riscontrati elementi compatibili con rapporti sessuali avvenuti di recente, ma non tali da provare alcuna costrizione.

La condanna degli imputati sarebbe stata basata sulla testimonianza della vittima ed alcuni elementi indiziari: chat tra quelli che erano stati presenti, il contesto di consumo di alcol nel locale frequentato e dove si erano incontrati, la tarda ora del trasferimento nel villino, rapporti sessuali con plurimi soggetti.
Di certo, un impianto accusatorio che verrà riesaminato in appello, contando su diverse interpretazioni degli elementi indiziari.
Hai introdotto molti argomenti.
Non credo che mettersi in un letto con un uomo, corrisponda ad essere consenziente a ogni tipo di contatto sessuale.
Temo che sia questo che crea sospetti e disagio negli uomini.
Dubito che quei ragazzi filmino per tutelarsi. Filmano per vantarsi.
Ho letto, non se qualcuno ne sa di più perché ha assistito al processo, che i filmati siano accompagnati anche da commenti che peggiorano la loro posizione processuale, come spesso è stato reso noto dalla stampa.
Non dubito che chi ha i mezzi riesca a cavarsela. Se non ci fosse stata la morte di una delle ragazze, quelli del Circeo non avrebbero dovuto scappare all’estero.
 

Pincopallino

Utente di lunga data
La necessità del consenso in linea di principio non credo che venga contestato dagli uomini. Se non pensi così, opti per commettere uno stupro, compiere una sopraffazione, che lascia segni, normalmente. O l'uso di sostanze, di norma rilevabili clinicamente.

Il problema non è tanto sul consenso dato "prima" quanto su quello ritirato nel "mentre", che talvolta - in realtà - è un consenso ritirato "dopo". Cioè, superata l'immediatezza ci si ripensa e si dice che "si erano dati segnali di diniego che non erano stati compresi", spostando il momento del rifiuto all'indietro nel tempo. A pensare male, es. per sopravvenuta vergogna o ripensamento o, addirittura, per convenienza (ottenere un risarcimento).

Se ci si pensa bene, è qualcosa di paragonabile (come schema comportamentale) a quello che avviene quando si giustifica il tradimento dicendo che si erano mandati "segnali" (di insofferenza e/o disagio) che non erano stati percepiti, una comune forma di giustificazione (riportata spessissimo in casi su questo forum). In quelle situazioni, come vengono prospettate, si entra in una zona "grigia" dove vi sono ampi spazi interpretativi anche opinabili. su cosa sia realmente accaduto.

Tradizionalmente, le forme di difesa da accuse di violenza sessuale nei confronti di donne si basavano su elementi indiziari basati sulle circostanze e comportamenti "discutibili" della vittima (es. per una donna andare in camera di albergo di un uomo in tarda ora, dopo avere trascorso la serata insieme a cena e poi in locali). Nel tempo, non sono stati considerati più tanto convincenti come prima (famoso il caso del pugile Mike Tyson, nel luglio del 1991, che venne condannato a 6 anni di carcere, dei quali ne scontò all'incirca la metà).
C'è stato (7 o 8 anni fa) un caso simile innanzi la Sezioni Unite della Cassazione Penale, in cui si è trattato di un caso di violenza sessuale nei confronti di una escort in un noto hotel di Milano.

Negli ultimi anni (un decennio almeno) i giovani hanno pensato che, avendo a disposizione i cellulari, potevano facilmente fare dei video che (ritenevano) li mettessero al riparo di accuse di violenze sessuali (come nel processo a carico del figlio di Grillo ed il gruppetto di suoi amici, in Sardegna nell'estate del 2019, conclusosi nel settembre scorso in primo grado con condanne fino ad 8 anni). Anche quello non risulta decisivo.

In quei casi, seppure l'apparenza possa indicare un presunto consenso (nel senso dell'assenza di manifestazioni di diniego esplicito desumibili dai video girati) si gioca tutto sul fatto che il consenso debba essere esplicito e non dato in condizioni di alterazione psico-fisica.
Neppure conta che, nei giorni successivi, (secondo quanto riportato dalla stampa) la vittima non avesse manifestato apparente disagio nell'immediatezza (andò a prendere lezioni di surf) ma solo a distanza di alcuni giorni avesse raccontato ad amiche quanto accaduto. Poi, si era sottoposta ad esami medici che non evidenziarono segni fisici inequivocabili di violenza sessuale. Per la precisione, furono riscontrati elementi compatibili con rapporti sessuali avvenuti di recente, ma non tali da provare alcuna costrizione.

La condanna degli imputati sarebbe stata basata sulla testimonianza della vittima ed alcuni elementi indiziari: chat tra quelli che erano stati presenti, il contesto di consumo di alcol nel locale frequentato e dove si erano incontrati, la tarda ora del trasferimento nel villino, rapporti sessuali con plurimi soggetti.
Di certo, un impianto accusatorio che verrà riesaminato in appello, contando su diverse interpretazioni degli elementi indiziari.
Il figlio di LaRussa è stato invece assolto perché non si era accorto che lei non era consenziente.
Risulta anche che lei era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e quindi apparentemente incapace di intendere e volere.
E’ stato fatto un video nel quale si ritrae lei che scopa con tre ragazzi.
 

Alphonse02

Utente di lunga data
Belle le sculture di sassi. 👍 Ne ho viste parecchie nei villaggi e nei boschi delle Alpi, versante della Valle d' Aosta-Piemonte e dal versante del Cantone Vallese.
 

ipazia

Utente disorientante (ma anche disorientata)
Belle le sculture di sassi. 👍 Ne ho viste parecchie nei villaggi e nei boschi delle Alpi, versante della Valle d' Aosta-Piemonte e dal versante del Cantone Vallese.
Piacciono molto anche a me!!
Ho qualche amico che ci si diletta, ne escono cose interessanti
 

danny

Utente di lunga data
Boh, non è ormI più un mio problema.
Tanto sono sempre state più quelle che mi dicono di no prima che quelle che mi hanno detto di sì.
Sto consenso è merce rara per molti uomini in Italia.
Oddio, anche per un bel po' di donne dopo i 50.
 

Brunetta

Utente di lunga data
Boh, non è ormI più un mio problema.
Tanto sono sempre state più quelle che mi dicono di no prima che quelle che mi hanno detto di sì.
Sto consenso è merce rara per molti uomini in Italia.
Oddio, anche per un bel po' di donne dopo i 50.
Mi hai illuminata.
 

spleen

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